Compatibilità congedo parentale e riposi per allattamento

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Un collega la cui moglie fruisce del congedo parentale facoltativo chiede se può fruire dei riposi giornalieri per allattamento.

Al riguardo, nessuno dei due genitori può utilizzare i riposi per allattamento contemporaneamente al congedo parentale da parte dell’altro genitore.

La precisazione è contenuta nel messaggio INPS n. 14724 del 2006, che chiarisce una serie di regole sulla cumulabilità del congedo parentale.

La madre non ha diritto a fruire dei riposi orari per allattamento durante il congedo parentale del padre e il padre lavoratore dipendente a sua volta non può fruire dei riposi per allattamento nel periodo in cui la madre è in congedo parentale. Questo vale nel caso in cui entrambi i permessi vengano chiesti per lo stesso figlio. A meno di non alternare le singole giornate (visto che il congedo parentale è fruibile anche per singole giornate ed anche a ora).

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È invece possibile, per il padre, chiedere i riposi per allattamento per un figlio diverso da quello per cui la madre è in congedo parentale.

Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il messaggio INPS 3014/2018 spiega che i riposi per allattamento (ordinariamente pari a due ore al giorno se l’orario di lavoro è di almeno sei ore, e a un’ora se invece l’orario è inferiore) sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante il congedo parentale della madre.

In generale, ricordiamo che il padre ha diritto ai riposi per allattamento nei seguenti casi:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente;
  • madre lavoratrice non avente diritto ai riposi (ossia lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica);
  • madre casalinga;
  • rinuncia della madre, lavoratrice dipendente.
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