Un collega la cui moglie fruisce del congedo parentale facoltativo chiede se può fruire dei riposi giornalieri per allattamento.
Al riguardo, nessuno dei due genitori può utilizzare i riposi per allattamento contemporaneamente al congedo parentale da parte dell’altro genitore.
La precisazione è contenuta nel messaggio INPS n. 14724 del 2006, che chiarisce una serie di regole sulla cumulabilità del congedo parentale.
La madre non ha diritto a fruire dei riposi orari per allattamento durante il congedo parentale del padre e il padre lavoratore dipendente a sua volta non può fruire dei riposi per allattamento nel periodo in cui la madre è in congedo parentale. Questo vale nel caso in cui entrambi i permessi vengano chiesti per lo stesso figlio. A meno di non alternare le singole giornate (visto che il congedo parentale è fruibile anche per singole giornate ed anche a ora).
È invece possibile, per il padre, chiedere i riposi per allattamento per un figlio diverso da quello per cui la madre è in congedo parentale.
Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il messaggio INPS 3014/2018 spiega che i riposi per allattamento (ordinariamente pari a due ore al giorno se l’orario di lavoro è di almeno sei ore, e a un’ora se invece l’orario è inferiore) sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante il congedo parentale della madre.
In generale, ricordiamo che il padre ha diritto ai riposi per allattamento nei seguenti casi:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della madre;
- affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente;
- madre lavoratrice non avente diritto ai riposi (ossia lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica);
- madre casalinga;
- rinuncia della madre, lavoratrice dipendente.