Congedi straordinari e permessi

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Ultimo aggiornamento 10/05/2024

Le assenze per motivi diversi da quelli ordinari rientrano, in gran parte, nell’istituto del congedo straordinario ad eccezione di alcuni permessi specificamente previsti come tali da disposizioni di legge.

L’istituto del congedo straordinario è disciplinato dall’articolo 37 del D.P.R. 10/01/1957 (T.U. degli impiegati civili dello stato) nonché dall’articolo 15 del D.P.R. 31/07/95 n. 395 (contratto di lavoro primo quadriennio normativo Polizia) che ha recepito i dettami imposti dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (finanziaria 1993), come interpretato, modificato e integrato dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

L’articolo 37 comma 3 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, così come modificato dall’articolo 3 comma 37 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, dispone che in ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell’anno la durata di quarantacinque giorni.

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Sono esclusi dal computo del periodo massimo di congedo straordinario il permesso ex articolo 33 legge 104/1992, il congedo speciale per trasferimento, i riposi per donazione di sangue, oltre a determinate tipologie di permessi previsti da specifiche disposizioni normative.

In virtù dell’articolo 17 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, sono, altresì, esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e altre a esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. Detti giorni di assenza sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

Sono esclusi dal computo del congedo straordinario spettante anche i giorni successivi alla terapia effettuata in Day hospital e necessari per smaltire gli effetti collaterali della terapia stessa. Come precisato dall’INAIL le gravi patologie, e le relative terapie invalidanti, per le quali è prevista la retribuzione intera e la esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, sono espressamente specificate dalla legislazione e dalle norme contrattuali.

Com’è ben evidente, la gravità della patologia non può essere rimessa alla valutazione discrezionale del Datore di Lavoro, ma deve essere accertata e certificata da un medico preposto o dalla apposita Commissione medica della competente Azienda ASL.

Le norme che riguardano le malattie croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alle spese per le prestazioni di assistenza sanitaria (ad es. il Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 e i D.M. 28 maggio 1999, n. 329 e D.M. 18 maggio 2001, n. 279), non sono applicabili alla valutazione delle patologie gravi e delle relative terapie invalidanti per le quali è prevista la retribuzione intera e la esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, per cui devono essere valutate di volta in volta, caso per caso, dal medico della Azienda A.S.L.

Per Io stesso motivo non è di per sé sufficiente essere in possesso della certificazione di handicap anche grave e di invalidità civile anche al 100% con indennità di accompagno.

Il contratto di lavoro relativo al terzo quadriennio normativo recepito e reso esecutivo dal D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 sciogliendo ogni riserva ha stabilito che la riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall’articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile.

Con la circolare 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999 è stata decentrata la competenza all’adozione dei provvedimenti relativi alla concessione di congedo straordinario, che spetta al capo dell’ufficio o reparto.

Varie sono le tipologie di assenze a titolo di congedo straordinario:

  • per infermità;
  • per matrimonio;
  • per cure termali;
  • per gravi motivi;
  • per gravi e documentati motivi famigliari;
  • per donne vittime di violenza di genere;
  • per trasferimento;
  • per donazione di organi;
  • per formazione;
  • per borse di studio e corsi di specializzazione;
  • per esami scolastici e prove di concorso;
  • per dottorato di ricerca;
  • per i medici della Polizia di Stato;
  • per il personale tenuto a rispettare obblighi formativi per l’aggiornamento scientifico e per il mantenimento dell’iscrizione all’albo o a un elenco professionale

Vi sono, poi, altre tipologie di assenze straordinarie qualificati come permessi:

  • permesso annuale retribuito di 3 giorni;
  • permesso retribuito per donazione di midollo osseo;
  • permesso per ragioni sportive;
  • permesso breve.
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