Congedo straordinario per assistenza disabili

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Con l’ordinanza del 10 gennaio 2024, emessa in sede cautelare, la sezione lavoro del Tribunale di Treviso ha accolto il ricorso di una lavoratrice riconoscendole il diritto al congedo straordinario retribuito per assistere il padre disabile, nonostante ne avesse già fruito in precedenza per assistere la madre bisognosa di cure ed assistenza.

Il caso in questione riguarda una lavoratrice che, pur continuando ad assistere la madre facendosi carico di tutti i suoi bisogni, una volta terminata la fruizione dei due anni di congedo, si è trovata nella drammatica situazione di vedere ammalarsi anche l’altro genitore che ha perduto l’autonomia trovandosi nella condizione di avere bisogno di cure e assistenza.

L’interessata, conscia del fatto di aver già beneficiato dei due anni di congedo retribuito previsto dalla legge 151 del 2001, di fronte alla posizione negatrice dell’INPS, si è resa conto che l’unica via percorribile per garantire al padre la giusta assistenza era quella di rivolgersi al giudice del lavoro, per il tramite del sindacato i cui legali hanno patrocinato la vertenza che ha prodotto il riconoscimento d’urgenza, dal Tribunale di Treviso, del diritto ad altri due anni di congedo straordinario retribuito.

Occorre, tuttavia tener conto che si tratta di un provvedimento emesso in sede cautelare e che dopo questa ordinanza bisognerà attendere la sentenza definitiva con la quale il Tribunale si pronuncerà nel merito.

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Sarà importante comprendere se vi sia effettivamente la possibilità di superare gli ostacoli presenti nel dettato legislativo.

È ben noto, infatti, come l’istituto, a livello legislativo, incontri dei limiti nel senso che è possibile richiedere e fruire del beneficio fino ad un periodo massimo di due anni nell’arco di tutta la vita lavorativa. Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni.

L’ordinanza cautelare in commento richiede, quindi, una particolare attenzione del legislatore sulla complessa e delicata questione della conciliazione fra lavoro ed esigenze di assistenza ai familiari disabili per assicurare una risposta alle esigenze di sicurezza economica di chi è costretto ad assentarsi per la cura di familiari non autosufficienti senza dover, per questo, rinunciare al proprio posto di lavoro.

La sensibilità dei decisori politici verso questo tema potrebbe significativamente arricchire il paniere di tutte quelle possibilità che consentono di fare fronte alle diverse necessità di cura ed assistenza dei soggetti con disabilità.

Peraltro, anche la rilevanza sociale del ruolo dei familiari quotidianamente impegnati in questa attività di assistenza (detti caregivers) è di grande rilevanza sociale svolgendo persino una forma di supplenza rispetto ai deficit dell’odierno welfare.

Il Siulp seguirà con attenzione gli sviluppi del caso, fermo restando che quello esaminato, nel suo percorso, rappresenta già l’apertura di un viatico importante in direzione dell’allargamento dei diritti e dell’assistenza ai diversamente abili.

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