Regolamento dei probiviri

Art. 1

I Collegi dei probiviri del SIULP sono organi di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. L’attività del Collegio dei probiviri deve essere improntata ai princìpi di autonomia e indipendenza. A tal fine il presente Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità. Essi hanno il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l’accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento in relazione alle questioni disciplinari, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento, sempre relativamente alle sanzioni e questioni disciplinari. Il Collegio dei probiviri nazionale è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali. E’ indice di lealtà, fedeltà, di mantenimento e di rafforzamento del vincolo associativo con l’organizzazione come previsto dall’art. 39 dello Statuto SIULP, il comportamento dell’iscritto che, per vicende disciplinate dal presente Regolamento, si rivolge prioritariamente agli organi di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Art. 2

Sono competenti in prima istanza i Probiviri provinciali su segnalazione di un organo dirigente o su segnalazione di un singolo iscritto. Il Collegio dei Probiviri regionale è competente in seconda istanza rispetto alle decisioni dei Probiviri provinciali e in prima istanza in relazione ai comportamenti dei componenti degli organi regionali. Il Collegio dei Probiviri nazionale è competente a decidere, sulle sanzioni disciplinari che riguardano i segretari generali provinciali e regionali nonché i segretari nazionali che hanno incarichi nazionali e per tutti i dirigenti sindacali che rivestono incarichi nazionali. Al fine di garantire, anche ai dirigenti nazionali il diritto a proporre appello alle delibere disciplinari loro irrogate dal Collegio dei Probiviri Nazionali, i ricorsi verranno trasmessi al collegio di appello dei Probiviri Nazionali che, per le loro procedure, utilizzeranno il presente Regolamento.

Art. 3

I Collegi dei probiviri sono composti da tre componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell’arco del mandato congressuale. Il congresso eleggerà ulteriori tre sostituti supplenti. Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i sostituti. Qualora i sostituti non siano sufficienti a sostituire i titolari i Direttivi competenti provvedono alla integrazione del Collegio, per il Collegio dei Probiviri d’Appello provvede il Consiglio Generale. I Direttivi nella prima riunione dopo i Congressi nominano il presidente del Collegio, scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. Il Direttivo approva apposito regolamento di funzionamento a cui dovranno uniformarsi i Collegi. Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio i Direttivi hanno l’obbligo di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti all’Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 60 giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante la vacanza del presidente, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo presidente. I probiviri non possono far parte di organi deliberanti. E’ incompatibile anche la carica di proboviro di un organismo con quella di proboviro di un altro. Stessa procedura si applica per le vacanze che si dovessero determinare nel Collegio di Appello dei Probiviri Nazionali.

Art. 4

I Collegi emettono: a) ordinanze allo scopo di regolare l’attività istruttoria e raccogliere prove; b) lodi decisori del merito delle controversie di natura disciplinare. I lodi dei Collegi debbono essere motivati. Il presidente ha l’obbligo di notificarli alle parti e hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono. I Collegi, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravvedano sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si  determinino danni irreparabili, possono assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione. Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio nazionale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Nel caso che il provvedimento sua stato emesso in prima istanza del Collegio dei Probiviri Nazionali, può essere acclamato innanzi il Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionali. Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio nazionale. Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell’ordinanza. (il ricorso non sospende la decisione contro la quale si ricorre).

Art. 5

I Collegi dei probiviri sono competenti ad irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci. Nella decisione dei lodi il Collegio dei probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione tenendo conto della gravità della violazione. Le sanzioni che possono essere comminate sono quelle contenute nell’art. 33 dello Statuto (Sanzioni Disciplinari). In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio Nazionale dei probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un’eventuale riforma del lodo emesso. I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell’Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione. I soci espulsi dall’Organizzazione potranno presentare domanda di riammissione al Collegio che ha emesso il lodo non prima di 5 anni dal provvedimento.

Art. 6

Quando le Segreterie, nell’ambito della specifica competenza territoriale, sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l’obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei probiviri. L’omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai probiviri competenti.

Art. 7

I ricorsi ai Collegi dei probiviri, sia nazionale sia regionale che provinciale, devono pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dall’evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione. Tale termine può essere prorogato per non più di una volta, previa sentenza motivata dal Collegio da comunicare alle parti entro la scadenza dei termini previsti. Il ricorso ai Collegi di seconda istanza deve pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dall’evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi probivirali di prima istanza. La presentazione del ricorso avviene a cura del ricorrente mediante raccomandata A/R oppure deposito dell’atto presso gli uffici della Segreteria del collegio competente. L’ufficio rilascia al ricorrente la ricevuta dell’atto indicando la data di presentazione del ricorso. Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente di cui all’art. 2 del presente Regolamento, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza e invia gli atti del ricorso all’organismo competente, dandone notizia al ricorrente e agli eventuali controinteressati. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricevimento degli atti. Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari e urgenti si applica la procedura dell’art. 4 del presente Regolamento. A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi. L’improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata al ricorrente all’indirizzo indicato nell’atto di reclamo, per l’integrazione del contraddittorio. L’ordinanza individua i controinteressati a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. Il ricorrente ha l’obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza, decorsi inutilmente il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l’estinzione del procedimento.

Art. 8

Il Collegio nazionale dei probiviri è competente a giudicare in prima e unica istanza sui conflitti di competenza tra i Collegi e sulle controversie devolute ai Collegi delle strutture sottoposte a gestione straordinaria e nei confronti di quelle strutture sprovviste di Probiviri. Qualora le strutture locali fossero prive del Collegio dei Probiviri queste devono emettere ricorso al Collegio dei Probiviri nazionali entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso a cura del Segretario generale della struttura, dandone contestualmente notizia all’interessato. Scaduto tale termine il ricorso può essere inoltrato direttamente dall’interessato.

Art. 9

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del ricorso sulla pronuncia di prima istanza, il Collegio nazionale dei probiviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei probiviri di prima istanza. Il termine perentorio di 60 giorni vale anche per i ricorsi in prima e unica istanza. Il termine di 60 giorni di cui ai due comma precedenti resta sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno nonché dalla data di celebrazione del Congresso nazionale alla data di insediamento del nuovo Collegio.

Art. 10

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei probiviri di cui all’art. 34 dello Statuto si deve fare riferimento sia alle funzioni che alle cariche ricoperte dai ricorrenti. Qualora il ricorso sia inoltrato contro un Quadro di organismi nazionali , la competenza passa al Collegio Nazionale. La fase relativa alla decisione su eventuali conflitti di competenza sospende il decorso dei termini perentori di ricorso cui all’art. 7 del presente Regolamento.

Art. 11

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all’art. 7 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 30 giorni dall’evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Art. 12

Sono legittimati a proporre ricorso ai Collegi dei probiviri provinciali, regionali e nazionali, ai sensi delle norme di cui agli artt. 34 e seguenti dello Statuto e dell’art.2 del presente Regolamento, le strutture e i soci che, avendo subito una sanzione ritengono lesi i propri diritti, e hanno interesse diretto al ricorso stesso. Tutti i ricorsi devono essere motivati e, corredati dalla necessaria documentazione, a norma degli artt. 7 – 8- 9 – 10 – 11 del presente Regolamento, ritualmente notificati ai Collegi dei probiviri competenti per materia e territorio. I ricorsi redatti senza indicazione di nome, cognome, o denominazione, residenza, sede o domicilio eletto del ricorrente, nonché della controparte, così come risultanti dagli atti sociali, e senza determinazione dell’oggetto del ricorso ed esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto su cui esso si basa, sono inammissibili. L’inammissibilità è dichiarata con ordinanza irrevocabile. Il domicilio eletto o la residenza indicata saranno utilmente impiegati per le varie notifiche.

Art. 13

Le istanze di parte concernenti l’ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione personale e di recapito dei medesimi e, in forma sommaria, i capitoli di prova. Il Collegio ha facoltà di ridurre le liste testimoniali e può con motivata delibera assumere le deposizioni testimoniali, richiedendole per iscritto ai testimoni designati. I testimoni ammessi sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. I convenuti hanno diritto di depositare controdeduzioni notificandone contestualmente copia conforme al ricorrente. Le parti hanno facoltà di rinunciare al contenzioso prima che il Collegio si sia pronunciato in merito.

Art. 14

Il Presidente, accertata l’avvenuta notificazione del ricorso alla controparte, dispone, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione della controversia, con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a 5 giorni prima della data fissata per trattazione e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant’altro ritengano utile ai fini della difesa. Il termine per comparire dinanzi al Collegio non può essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione. La trattazione della controversia si svolge in contraddittorio tra le parti.

Art. 15

E’ diritto delle parti richiedere di essere ascoltate dal Collegio in ogni grado dei procedimenti. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di temporaneo impedimento è sostituito dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età. Ai Collegi dei probiviri sono demandati poteri di indagine e di accertamento, nonché effettuare specifici atti istruttori, anche con accesso ai luoghi ove insorga la controversia. I Collegi provvedono sulle questioni che si presentano nel corso del procedimento con ordinanza revocabile, salvo espressa diversa disposizione. Nell’aula in cui si svolgono i procedimenti dinanzi ai Collegi dei probiviri possono essere presenti soltanto le parti ritualmente costituite. Le deliberazioni dei Collegi devono essere prese a maggioranza dei componenti, redatte per iscritto, inviate nella loro integrità entro 15 giorni dalla loro adozione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Restano salve le disposizioni di cui alle norme statutarie e regolamentari.

Art. 16

Ove nel corso del procedimento insorgano questioni che esorbitano dalle competenze dei Collegi, questi, ove ritengano che la soluzione del giudizio dipenda dalla definizione di tali questioni, sospendono il procedimento e chiedono l’intervento delle corrispondenti Segreterie politiche.

Art. 17

Il presente regolamento verrà riformulato, in piena adesione ai principi statutari che il prossimo congresso delibererà nella prossima fase congressuale. Nelle more dell’espletamento della fase congressuale, il Consiglio Generale apporterà eventuali interventi correttivi.