Convenzione con la Cassa di Assistenza Sociale e Sanitaria (CASPIE)

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Riportiamo il testo della circolare nr. 559/C/5/H/83 dell’8 aprile

Convenzione con la Cassa di Assistenza Sociale e Sanitaria (CASPIE), per l’erogazione di contributi economici a fronte di spese sanitarie a favore dei dipendenti della Polizia di Stato nonché coniuge, ±!gli, convivente more uxorio e relativi figli – quali interamente risultanti dallo stato di famiglia.

In merito alla Convenzione del 19 dicembre 20 il tra Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la CASPIE, sono state concordate dalle parti le modifiche al seguente articolo, mediante l’inserimento del comma aggiuntivo riportato, a decorrere dal 01/01/2014(1)

Art. 7- Variazioni durante il periodo di vigenza della Convenzione.

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Introduzione del punto 7.3

7.3 E’ data facoltà al Dipendente che, per esigenza di servizio, risulti non convivente con il proprio nucleo familiare – in quanto trasferito ad altra sede lavorativa – di inserire e/o mantenere in assistenza il nucleo stesso pur venendo meno il vincolo della convivenza, inviando opportuna autocertificazione di composizione del nucleo familiare.

Resta salvo il contenuto della Convenzione e le informazioni diramate con circolari pari numero del 3 e del 20 gennaio, 19 marzo e 2 luglio 2012, 2 maggio 2013, 21 gennaio e 18 febbraio 2014.

(1) Appendice alla convenzione, pur se perfezionata in data successiva alla decorrenza (01/01/2014), si intenderà operante con effetto dalle ore 00:00 del 01/01/2014.

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