Criteri di calcolo orario per i permessi Legge 104

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Un nostro assiduo lettore ci chiede chiarimenti sulla possibilità di fruire in modalità frazionata ad ore i permessi che l’articolo 33 della legge 104/1992 concede ai lavoratori che hanno la necessità di assistere dei familiari che si trovano in condizione di disabilità.

Sebbene nessuna norma di legge preveda espressamente anche la facoltà di frazionare i permessi giornalieri ad ore, a seguito del messaggio Inps numero 16866 del 28 giugno 2007 essa deve oggi ritenersi ormai pacificamente ammessa.

Nel sancire la frazionabilità ad ore dei permessi legge 104, l’Istituto previdenziale ha anche chiarito quale algoritmo di calcolo deve essere utilizzato per quantificare con precisione le ore di permesso disponibili.

In particolare, dopo aver diviso l’orario normale settimanale di lavoro per i giorni lavorativi settimanali, occorre moltiplicare il risultato per tre per scoprire il numero di ore di permesso delle quali è possibile usufruire in un mese.

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Il procedimento matematico da utilizzare è: orario normale di lavoro settimanale diviso per il numero dei giorni lavorativi settimanali moltiplicato 3 = ore mensili fruibili.

Per comprendere meglio prendiamo, ad esempio, l’ipotesi classica di orario di lavoro pari a 36 ore settimanali articolate su 6 giorni: in tal caso, il numero di permessi orari dei quali può usufruire un lavoratore beneficiario delle tutele di cui alla legge 104 è 18. Infatti: 36:6 x 3 = 18

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