Permessi studio ex articolo 78 del DPR 28 ottobre 1985, n. 782 – criteri di computo periodo annuo
Si riporta il testo della nota inviata in data 23 febbraio 2026 al Dipartimento della P.S. dalla Segreteria Nazionale:
“All’interno del rapporto di lavoro subordinato il diritto allo studio ha assunto un rilievo sempre maggiore attraverso il riconoscimento di agevolazioni e vantaggi a favore dei lavoratori studenti, con l’obiettivo di fornire loro gli strumenti necessari per affiancare l’impegno lavorativo ad attività finalizzate ad un arricchimento del patrimonio culturale e tecnico-professionale.
L’Art. 78 del DPR 28 ottobre 1985, n. 782 nel premettere che “l’amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio”, dispone che a tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, ai dipendenti della Polizia di Stato venga concesso “un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi”.
Sino a poco tempo fa, nella corrente applicazione della norma a favore del personale della Polizia di Stato, il riferimento alla locuzione “periodo annuale” è stato costantemente interpretato come coincidente con l’intervallo temporale intercorrente tra il primo gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.
Detto orientamento ancora oggi è pacificamente riscontrabile nella prassi applicativa dei permessi studio in tutta la contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego (scuola, ministeri, funzioni locali, sanità ecc), con l’applicazione dei seguenti principi:
– il significato della locuzione “periodo annuo” o “anno” per i permessi studio viene riferita all’anno solare, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
– sebbene la domanda venga spesso presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente, il conteggio delle 150 ore segue l’anno solare (gennaio-dicembre), non l’anno scolastico (settembre-agosto).
– ore non fruite entro il 31 dicembre di ciascun anno non sono cumulabili e non possono essere utilizzate nell’anno successivo.
Tuttavia, ci giungono segnalazioni in merito al fatto che alcuni uffici territoriali, con una inopinata inversione di rotta rispetto al passato, ai fini della computazione del periodo annuale dei permessi relativi al diritto allo studio richiesti dal personale, applicano criteri di computo che prendono a riferimento il diverso periodo di 365 giorni decorrenti dal giorno in cui il dipendente è stato ammesso al beneficio.
Orbene, ci sembra appena il caso di rappresentare che la materia dei permessi e del diritto allo studio appartiene alla competenza della contrattazione collettiva con la conseguenza che eventuali discordanze interpretative, soprattutto se contraddicono indirizzi applicativi consolidati nel tempo, non possono essere risolte “ex se” dall’amministrazione, contro e spesso persino all’insaputa della rappresentanza sindacale con incursioni che contraddicono l’essenza del rapporto funzionale che intercorre tra P.A. e sindacato, entrambi vocati, ciascuno nella propria logica e con le proprie tecniche, ad apprestare una tutela del lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35 cost.) – onde garantire la stabilità dei fondamenti democratici della Repubblica (art. 1 cost.).
Per le ragioni che precedono, si chiede un urgente incontro allo scopo di addivenire a una soluzione condivisa che possa soddisfare le reciproche esigenze ed evitare difformità applicative sul territorio.”



