Decreti del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2021

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Ultimo aggiornamento 27/06/2021

Decreti del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2021, riguardanti la soppressione di taluni Uffici della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia di Frontiera. Efficacia degli interventi di soppressione degli Uffici di Polizia di Frontiera

Si fa seguito alla precedente circolare n. 0004622 del 30 marzo u.s., con la quale sono stati diramati i decreti in oggetto, debitamente registrati dagli organi di controllo.

AI riguardo, si comunica, per ogni profilo di interesse, che, a seguito di segnalazione della competente Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere in data 17 giugno 2021, sono divenuti efficaci a decorrere dal 1° giugno 2021 — atteso il completamento delle procedure di ricollocazione del Personale colà in servizio — gli interventi di soppressione degli Uffici di Polizia di Frontiera di seguito indicati:

Sottosezione di Polizia di Frontiera “Traforo del Gran San Bernardo” (con contestuale
devoluzione di competenze al Settore di Polizia di Frontiera di Aosta);

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Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo marittimo di La Spezia (con contestuale
devoluzione di competenze alla locale Questura);

Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo marittimo di Gioia Tauro (con
contestuale devoluzione di competenze al locale Commissariato distaccato di pubblica
sicurezza);

Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo marittimo di Taranto (con contestuale
devoluzione di competenze alla locale Questura);

Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Parma (con contestuale
devoluzione di competenze alla locale Questura).

Dalla medesima data, i Nuclei artificieri istituiti, rispettivamente, nell’ambito dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di La Spezia e dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Taranto sono riallocati presso le locali Questure.

Si fa riserva di comunicare le date in cui gli ulteriori interventi di soppressione o di elevazione degli altri Uffici, contenuti nei provvedimenti in oggetto, diverranno efficaci, in conseguenza del completamento delle procedure di mobilità del Personale ivi in forza. 

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