FESI 2020 – Siglato Accordo

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Il giorno 24 giugno 2021, a conclusione del confronto con l’Amministrazione, è stata siglata l’intesa sul Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali relativa all’anno 2020.

A breve saranno attivate tutte le procedure per effettuare il pagamento agli aventi diritto.

La disponibilità delle risorse utilizzabili ha consentito remunerare per l’anno 2020 le seguenti fattispecie:

a) reperibilità;
b) cambio turno;
c) produttività collettiva;
d) servizi resi in alta montagna;
e) controllo del territorio.

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Per le citate fattispecie saranno corrisposti compensi lordi nelle seguenti misure:
a) € 17,50 per ciascun turno di reperibilità;
b) € 10,00 per ogni cambio turno;
c) € 4,92 giornalieri per l’effettiva presenza;
d) € 6,40 per ogni turno reso in alta montagna;
e) € 5,00 per ciascun turno serale;
f) € 10,00 per ciascun turno notturno.

I compensi relativi alle fattispecie individuate sono cumulabili.
Destinatario degli emolumenti previsti è il personale della Polizia di Stato di cui all’art. 1 del d.p.r. 15 marzo 2018 n. 39.

Per quanto concerne la reperibilità, il relativo compenso è attribuito al personale al quale, ai sensi degli artt. 64, l. 121/1981 e 18 accordo nazionale quadro sottoscritto il 31/07/2009, è fatto obbligo di mantenere la reperibilità nonché al personale che, non obbligato a mantenere la reperibilità, è chiamato ad intervenire per eccezionali, imprevedibili e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio. Resta salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario ed all’eventuale recupero del giorno di riposo.

Salvo quanto previsto dall’art. 64 l. 121/1981, non potrà farsi ricorso al personale impegnato in servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni continuativi.

La reperibilità può essere disposta nel limite massimo della pianificazione dei turni di reperibilità annualmente stabilita, per ogni ufficio, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il compenso per il cambio turno è attribuito:

a) nell’ipotesi di modifica, disposta d’ufficio, dell’orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale successivamente alla programmazione stessa;
b) nell’ipotesi di una seconda variazione, disposta d’ufficio, dell’orario di lavoro nell’ambito della programmazione settimanale.

Alla modifica ed alla variazione dell’orario di lavoro si procede secondo le disposizioni dell’art. 11 dell’accordo nazionale quadro sottoscritto il 31/07/2009 e nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni ufficio dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Al personale impiegato nei servizi continuativi, il compenso per il cambio turno è attribuito solo alla prima modifica e alla seconda variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia d’orario.

Al personale in forza presso i Reparti Mobili, ed effettivamente impiegato negli stessi, in sostituzione del compenso di cui al primo comma, spetta un compenso lordo annuo pari a € 610,00.

Al personale dei Reparti Mobili aggregato o trasferito presso altri uffici, il compenso è corrisposto in dodicesimi, in relazione al numero dei mesi di servizio prestati presso il reparto. Per maturare il diritto alla corresponsione di un dodicesimo del compenso occorre aver prestato almeno quindici giorni di servizio nel mese di riferimento. Ai fini del suddetto computo, sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio le fattispecie espressamente indicate per l’istituto della produttività collettiva.

Al personale di altri uffici, aggregato o trasferito presso i Reparti Mobili nel corso dell’anno, il compenso è corrisposto in dodicesimi, con le stesse modalità.

Il compenso per produttività collettiva è attribuito calcolando i giorni di effettiva presenza in servizio prestati nel corso dell’anno solare, ivi compresi i giorni di lavoro agile ai sensi dell’articolo 1 punto 6 del DPCM del 11 marzo 2020.

Ai fini del calcolo sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio:
a) i riposi compensativi;
b) le assenze per infermità conseguenti ad infortuni occorsi in servizio;
c) le assenze di cui all’articolo 17 del d.p.r. n. 51/2009, comprese quelle consequenziali alla somministrazione delle terapie;
d) le assenze per effetto dell’applicazione della legge 104/92;
e) le assenze derivanti dal divieto di adibire al lavoro le donne previsto dal capo 111 del d. lgs. n. 151/2001;
f) le assenze di cui all’articolo 8 della l. n. 219/2005;
g) le assenze derivanti dal congedo straordinario speciale per temporanea dispensa dal servizio ai sensi dell’articolo 87 comma 6, del DL n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020;
h) le assenze derivanti dal congedo straordinario per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai sensi dell’articolo 87 comma 7, DL n. 18/2020 convertito in legge 27/2020;
i) le assenze per accertamenti sanitari propri o dei figli minorenni disposti dall’autorità sanitaria competente per il covid 19, di cui all’articolo 4, comma 3, del DM della P.A. 19 ottobre 2020;
j) i permessi sindacali, compresi quelli autorizzati in forma cumulativa, e i distacchi;
Ogni ulteriore fattispecie si configura come giorno di assenza.

Ai fini della corresponsione del compenso per la produttività collettiva e ricorrendone le condizioni, per il personale vincitore di un concorso per l’accesso a qualifiche superiori e collocato in aspettativa per la durata del corso, i giorni di frequenza sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio.

Per il personale impegnato in orari di lavoro articolati su cinque giorni settimanali, ai fini del calcolo dei giorni di effettiva presenza in servizio, ad ogni cinque giorni ne sarà sommato uno.

Il compenso per i servizi resi in alta montagna è corrisposto al dipendente in ragione del numero di servizi svolti, anche occasionalmente ed anche se il servizio prestato in località posta al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare abbia avuto durata inferiore a quella dell’intero turno di servizio.

Il compenso per controllo del territorio è attribuito al personale effettivamente impiegato:

a) nelle fasce orarie serali e notturne
b) nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati (centri di risposta 113/112nue) e dalle sale operative o dalle sale radio delle specialità.

Lo stesso compenso spetta anche al personale che – nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle “sale operative” e concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne.

Il compenso è attribuito per i servizi svolti, rispettivamente, nelle fasce orarie 19/01 (0 18/24 0 19/24) e 01/07 (o 00/06 o 00/07) o 22/07, remunerando il turno notturno in misura doppia rispetto a quello serale.

Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio organizzati in turni continuativi, nelle fasce orarie sopra citate, viene corrisposto il previsto compenso in ragione del numero dei turni di servizio effettuati.
Il compenso è cumulabile con l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 12 del d.p.r. 5 giugno 1990, n. 147.

Lo stesso non è cumulabile con l’indennità di missione e con le indennità di ordine pubblico, previste dall’art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 e dall’art. 10 del d.p.r. 5 giugno 1990, n. 147 e successive modifiche e integrazioni. In via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico il compenso è riconosciuto per le attività di controllo del territorio finalizzate all’osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da covid 19, per le quali è stata attribuita l’indennità di ordine pubblico.

Le disponibilità economiche destinate al FESI saranno oggetto di integrazione, all’atto dell’emanazione del provvedimento di ripartizione delle somme di cui all’art. 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020), di cui all’art. 1, ultimo capoverso.

In quella circostanza, le risorse rese disponibili dal predetto decreto ed eventuali risorse residue saranno destinate alla fattispecie della produttività collettiva di cui agli articoli 2 comma 1 lettera c e 5 integrandone il compenso previsto all’articolo 2 comma 2 lettera c dell’accordo.

Il Siulp ha sollecitato l’impegno a corrispondere le somme previste dal FESI nel più breve tempo possibile.

Anche questa volta è opportuno sottolineare come sia stato profuso il massimo sforzo per conferire all’accordo un profilo normativo decisamente chiaro, allo scopo da evitare interpretazioni fantasiose, a salvaguardia di tutte le assenze legittime comprese le giornate di lavoro agile, o smart working, le giornate di assenza disciplinate dai commi 6 e 7 dell’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (dispensa temporanea cautelare dalla presenza in servizio e tutti i periodi di assenza imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico).

Accordo FESI 2020

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