Decreto Ristori bis: le novità su appello penale e prescrizione

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Con il D.L. n. 149/2020, noto come “Ristori bis”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 279), il Governo ha previsto ulteriori misure urgenti per fronteggiare le conseguenze dell’epidemia da COVID-19.
Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute e al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.
In particolare, alcune norme sono dedicate al settore giustizia e riguardano la decisione dei giudizi penali di appello e la sospensione dei termini utili ai fini del computo della prescrizione, nonché dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo dell’emergenza epidemiologica.

Tra i punti chiave del Decreto legge emerge l’art. 23, il quale prevede che, fino alla fine del periodo emergenziale e fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di appello procederà in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori (Appello cartolare).
Si tratta di misure che mirano a “diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle cancellerie e a consentire lo svolgimento dell’attività giurisdizionale nel grado di appello, notoriamente il più critico per l’accumulo di arretrato”.
Viene fatta comunque salva la possibilità che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire. Inoltre, tali disposizioni non si applicheranno nei procedimenti nei quali l’udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

E’ previsto uno “scambio digitale”, tra accusa e difesa: entro il decimo giorno precedente l’udienza. Il pubblico ministero dovrà formulare le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del DGSIA.
A quel punto, la cancelleria invierà immediatamente l’atto ai difensori, sempre per via telematica, e questi, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, potranno presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica.
La richiesta di discussione orale dovrà essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell’udienza e trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito previsti. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formulerà, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza.

Altro punto fondamentale, sempre in materia giustizia, di cui si occupa il Decreto Ristori bis all’art. 24, riguarda il blocco della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali.
Nel dettaglio, fino alla scadenza del periodo emergenziale, si prevede che i giudizi penali siano sospesi durante il tempo in cui l’udienza è rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova.
La previsione non è generalizzata, in quanto la sospensione scatterà solo qualora l’assenza di tali soggetti sia giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute.
Per lo stesso periodo di tempo, la norma del D.L. Ristori bis prevede che siano sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall’articolo 303 c.p.p., ovvero i termini di durata massima della custodia cautelare.

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