Detrazione spese di ristrutturazione della prima casa sostenute dal coniuge non proprietario
A beneficio di quanti ci hanno chiesto chiarimenti, si precisa che il coniuge ha diritto al Bonus ristrutturazioni come tutti i familiari conviventi con il proprietario dell’immobile, anche se non è proprietario dell’abitazione, purché ne abbia un titolo di godimento (bisogna essere conviventi con il proprietario, comproprietari o titolari di altro diritto di godimento) e sostenga in prima persona la spesa da detrarre.
Occorre, dunque, che il familiare convivente con il proprietario della casa sostenga effettivamente le spese di ristrutturazione con pagamento tracciabile e conservi la relativa fattura a sé intestata e potrà beneficiare la detrazione (che per i lavori sulla prima casa nel 2025 resta pari al 50%, scendendo di aliquota per le altre abitazioni). Dal bonifico parlante devono risultare le consuete voci:
- causale del versamento, con specifico riferimento alla norma agevolativa (per le ristrutturazioni edilizie, la dicitura deve riportare l’articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
- codice fiscale del beneficiario delle detrazioni;
- codice fiscale o la partita IVA del destinatario del pagamento.
- Il fatto che il conto corrente da cui è effettuato il pagamento sia personale o cointestato non è rilevante. In altri termini, il coniuge può effettuare il pagamento anche da un conto personale.