Detrazione sulla pensione per coniuge a carico – Chiarimenti

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Un nostro collega in pensione chiede chiarimenti in ordine alla detrazione per famigliari a carico con particolare riferimento al coniuge.

L’argomento è stato già trattato su queste pagine (Detrazione sulla pensione per coniuge a carico – SIULP).

La detrazione spetta per i familiari, fra cui il coniuge, che percepiscono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4mila euro per figli di età non superiore a 24 anni. Le detrazioni fiscali per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR) sono inoltre rapportate ai mesi dell’anno per i quali i familiari sono a carico.

Si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro (4mila euro per figli di età fino a 24 anni). I familiari che possono essere indicati a carico sono:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, compresi i figli naturali riconosciuti;
  • i figli adottivi o affidati;
  • gli altri familiari, a condizione che convivano con il titolare della prestazione erogata dall’INPS.

Chi ha diritto alla detrazione IRPEF dalle tasse sulla pensione, per il coniuge a carico, deve fare domanda all’INPS, che inserisce l’agevolazione nel cedolino pensione.

Conseguentemente vige l’obbligo di comunicare all’INPS eventuali variazioni che influiscono sul diritto alla detrazione utilizzando la voce del menù “Detrazioni fiscali – domanda e gestione” mentre l’INPS, può sempre rilevare ex se eventuali variazioni della condizione economica e familiare e agire di conseguenza.

Chi ritiene di aver diritto alla detrazione IRPEF per il coniuge a carico deve fare domanda all’INPS, che inserirà l’agevolazione nel cedolino pensione. Non sussiste, al riguardo, alcun automatismo.

Le richieste vanno inoltrate all’INPS, utilizzando l’apposito servizio online, dall’area riservata MyINPS con le credenziali

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