N. 333-A/ n. 11732
Seg. n. 333-A/ 8856 del 11 giugno 2021
Proroga dei termini di efficacia delle disposizioni inerenti alla gestione del Personale della Polizia di Stato nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Come noto, con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 e con l’art. 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021; con il citato d.1. n. 105/2021 è stata prevista la proroga dei termini di efficacia di alcune disposizioni legislative.
Pertanto, si pongono nuovamente all’attenzione delle SS.LL. le misure di maggior interesse ai fini della gestione del Personale della Polizia di Stato, finalizzate a contemperare la tutela della salute con le esigenze di efficiente funzionamento dell’ Amministrazione.
1. PROROGA DELL’ART. 87, COMMI 6 E 7, D.L. N. 18/2020
L’art. 6 del citato d.l. n. 105/2021 ha previsto che permarranno in vigore, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni contenute nell’art. 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di dispensa temporanea dalla presenza in servizio e di congedo straordinario per malattia, quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19.
2. LAVORO AGILE
Con riferimento al lavoro agile, come già comunicato con la circolare cui si fa seguito, l’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede, a seguito della modifica intervenuta con il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, per il Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile fino alla cessazione dello stato di emergenza. Pertanto, il suddetto istituto continuerà ad essere applicabile al personale della Polizia di Stato, secondo le modalità stabilite dalla circolare del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza prot. n. 3820 del 13 marzo 2020), fino al 31 dicembre 2021.
3. CONGEDO SPECIALE PER ASSISTENZA AI FIGLI MINORI E LAVORATORI FRAGILI
Per quanto riguarda il congedo per assistenza ai figli minori, si rammenta che le relative disposizioni, contenute nell’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, hanno cessato di avere efficacia il 30 giugno 2021. Pertanto, nei confronti delle categorie di soggetti previste dal citato art. 2°, è possibile disporre l’accesso al lavoro in modalità agile secondo le citate circolari in materia, oppure, qualora tale soluzione non sia praticabile, fare ricorso agli istituti di cui all’art. 87, commi 6 e 7, d.l. n. 18/2020, a seconda della situazione concreta rappresentata dal dipendente.
Con riferimento ai lavoratori fragili, invece, il comma 2-bis dell’art. 26 del d.l. n. 18/2020, è stato reintrodotto dall’art. 9, commi 1 e 2, del citato d.l. n. 105/2021 a decorrere dal 1° luglio 2021 e con efficacia fino al 31 ottobre 2021. La disposizione, applicabile alla generalità dei dipendenti pubblici, stabilisce che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile?.
L’eventuale assenza dal servizio del lavoratore fragile, ove non sia possibile adibire quest’ultimo al lavoro agile, potrà essere disposta ricorrendo all’istituto della dispensa temporanea dalla presenza in servizio, come già comunicato con la circolare di questa Direzione centrale n. 4395 del 25 marzo 2021.