Disposizioni riscossione coattiva dei crediti erariali sui trattamenti retributivi – Istruzioni operative.

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 Nuove disposizioni in materia di riscossione coattiva dei crediti erariali sui trattamenti retributivi. Art. 48-bis, comma I bis, D.P.R. n. 602/1973. Istruzioni operative.

L’articolo 1, comma 84, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) ha modificato l’articolo 48-bis,(inserendo l’articolo Ibis) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo un controllo, da parte delle pubbliche amministrazioni, sulle somme erogate a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché le attività da porre in essere nel caso di inadempimenti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nel caso di pagamenti eccedenti i 2.500 euro, le Amministrazioni dovranno verificare se il dipendente beneficiario dei richiamati trattamenti retributivi risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5000 euro.

La procedura di “verifica dell’inadempienza” si attiva esclusivamente al superamento congiunto di due soglie dimensionali:

  • Soglia di Reddito: Emolumento netto mensile (stipendio o assegni equiparati) superiore a 2.500,00 euro. Il calcolo del netto va inteso al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali e delle ritenute fiscali (IRPEF e addizionali).
  • Soglia di Debito: Debiti iscritti a ruolo, definitivamente accertati e notificati dall’Agente della Riscossione, per un importo complessivo (comprensivo di sanzioni e interessi) superiore a 5.000,00 euro.

In particolare, dal 1° gennaio 2026, il sistema NoiPA ha elaborato degli appositi flussi contenenti le partite da sottoporre a verifica. Tali flussi saranno trasmessi dall’ufficio VI di questa Direzione ad Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER); qualora l’Agente della riscossione rilevi la presenza di un debito superiore a € 5.000 in capo a un soggetto con una retribuzione netta superiore a € 2.500, restituirà una segnalazione all’Amministrazione-datore di lavoro, in qualità di terzo. A questa segnalazione farà seguito il pignoramento, notificato anche al dipendente interessato, che il citato Ufficio VI trasmetterà agli Uffici Amministrativi Contabili dei reparti competenti per la successiva gestione.

In considerazione di quanto sopra, si rende necessario fornire ulteriori indicazioni per la gestione dei pignoramenti che perverranno e della loro applicazione a valere sulla prima mensilità utile.

Gli uffici competenti, in qualità di responsabili del trattamento economico – enti pagatori, dovranno acquisire l’atto di pignoramento notificato e comunicarlo al dipendente invitandolo a procedere al pagamento direttamente al concessionario.

In mancanza di tale pagamento diretto e fatte le opportune verifiche circa il perdurare dell’inadempienza, si dovrà applicare la trattenuta nei limiti previsti dalla legge sulla prima mensilità utile ai fini del versamento della somma all’agente della Riscossione, ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, del D.P.R. 602/1973.

Si ricorda che l’omessa applicazione delle trattenute a fronte di una notifica valida configura una violazione degli obblighi del Terzo Pignorato, con potenziale responsabilità amministrativo-contabile in caso di mancato recupero del credito erariale.

Questa Direzione assicurerà agli enti pagatori, in fase di prima attuazione della citata normativa, il necessario supporto tecnico-giuridico al fine di garantire l’uniformità d’azione e la corretta gestione dei flussi operativi; eventuali criticità applicative o quesiti di particolare complessità potranno essere trasmessi all’indirizzo PEC dipps018.1600@pecps.intemo.it.

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione di tutti i responsabili, necessaria a garantire la certezza dei rapporti finanziari tra Stato, Erario e Personale dipendente.

Nuove disposizioni in materia di riscossione coattiva dei crediti erariali sui trattamenti retributivi. Art. 48-bis, comma 1-bis, D.P.R. n. 602_1973. Istruzioni operative

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