Il principio è stato enunciato dal Tribunale di Verona nella sentenza n. 3047/2022, a conclusione della vicenda che ha registrato l’assoluzione dell’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato da sinistro stradale. Nella circostanza, il tasso alcolemico era stato misurato con un etilometro che, dopo la sostituzione del software, non era stato nuovamente sopposto a regolare omologazione.
Il Tribunale nel concludere che i dati rilevati non erano attendibili e che le dichiarazioni degli agenti accertatori non erano sufficienti a supportare una pronuncia di responsabilità, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.
Dall’istruttoria dibattimentale non erano emerse altre prove tali da poter assumere la responsabilità penale del conducente e alquanto rilevanti, ai fini della assoluzione si sono rivelati i dati emersi dalla perizia della difesa. Il consulente, dopo avere esaminato il libretto dell’etilometro, ha rilevato infatti la sostituzione completa del software nel 2007, operazione a cui non era seguita la necessaria e successiva omologazione.
Pertanto, ha concluso il Tribunale, lo stato di ebbrezza non può essere validamente dimostrato solo dalle affermazioni degli agenti.