È discriminatorio riservare agli utenti stranieri trattamenti diversificati

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È discriminatorio riservare agli utenti stranieri trattamenti diversificati nell’accesso agli uffici e nella presentazione di istanze amministrative

Il Tribunale di Torino, con sentenza N. 9257/2025 datata 4 agosto 2025, ha dichiarato che il modello organizzativo dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino integra una discriminazione diretta e collettiva accogliendo il ricorso, presentato da 18 migranti aspiranti alla protezione internazionale, e dall’associazione ASGI. .

Il Tribunale ha, anzitutto, accolto la domanda cautelare dichiarando la Questura di Torino tenuta «a ricevere e formalizzare la domanda di protezione internazionale, a cui poi la PA ha ottemperato.

Proseguendo il giudizio nel merito, il tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando la cognizione del giudice ordinario e la propria competenza a ordinare alla PA di adottare un piano di rimozione delle discriminazioni accertate; sulla base della  giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 109 del 1993), la quale sancisce che le “azioni positive sono il «più potente strumento a disposizione del legislatore, al fine di assicurare alle categorie medesime uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento sociale, economico e politico».”

Per quel che concerne, infine, l’accertamento della condotta discriminatoria, il Tribunale ha ritenuto dimostrato che l’accesso dei cittadini italiani ai diritti che presuppongono la presentazione di una domanda amministrativa è agevolato mediante la predisposizione di canali, anche telematici, che non richiedono un’attesa, prolungata, in coda e senza esito certo, mentre l’accesso dei cittadini stranieri che intendono presentare una domanda di protezione internazionale è viceversa soggetto a prassi che non rendono chiari i criteri sulla cui base, nella singola giornata, viene consentito l’accesso agli uffici e la formalizzazione delle domande senza, peraltro, alcun rispetto dei fattori di vulnerabilità come lo stato di gravidanza di una donna.

In conclusione, la prassi utilizzata viene qualificata come discriminatoria poiché, da un lato, comporta mortificanti condizioni alle persone straniere che – in ogni stagione e con ogni clima – si mettono in coda, nella speranza di rientrare tra i “prescelti”; dall’altro, la mancata possibilità di formalizzare telematicamente, la domanda di protezione internazionale costituisce un ostacolo all’accesso a diritti fondamentali quali il diritto di asilo, il diritto a soggiornare regolarmente in Italia; il diritto al lavoro (ex art. 22 d.lgs. n. 142/2015); il diritto alla salute; all’iscrizione anagrafica, etc.

Il tribunale non ha mancato di osservare che la P.A. “non ha esplicitato difese, né ha ventilato alcuna specifica possibilità di cambiamento; né è comparso in giudizio alcun funzionario della PA (che avrebbe potuto spiegare quali difficoltà organizzative si presentino e gli accorgimenti adottabili dalla PA per ovviarvi)”, e i “difensori dei ricorrenti hanno dato atto dell’esito infruttuoso degli incontri che, nelle more del giudizio, si sono tenuti”. Tenuto conto che le citate “Difese hanno evidenziato la possibilità di adottare modelli organizzativi già in uso presso altre questure della Repubblica italiana”, in particolare, presso l’Ufficio immigrazione della Questura di Milano attraverso un sistema di calendarizzazione degli appuntamenti, viene ordinato all’Amministrazione convenuta di predisporre un sistema analogo a quello citato, per la cui descrizione il provvedimento rinvia al sito ufficiale.

Con l’accoglimento del ricorso il Tribunale ha, pertanto, condannato l’Amministrazione convenuta alle spese di giudizio, ordinando alla stessa di:

  • rimuovere gli effetti derivanti dalla suddetta discriminazione collettiva attraverso l’adozione di un modello organizzativo analogo a quello predisposto dalla Questura di Milano -Ufficio immigrazione, entro il termine di mesi quattro decorrenti dalla pubblicazione della sentenza;
  • provvedere a proprie spese alla pubblicazione della sentenza per estratto sul quotidiano La Stampa

nonché alla pubblicazione integrale della sentenza, per la durata di mesi quattro, sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno, sezione Immigrazione e asilo (https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo), nonché sul sito istituzionale della Questura di Torino.

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