Un nostro iscritto, in regime di congedo straordinario biennale per assistere il famigliare disabile, ci chiede se abbia diritto alle ferie durante il periodo di congedo straordinario biennale familiare con handicap grave.
La Legge 104 prevede che i lavoratori dipendenti impegnati ad assistere un familiare in situazione di handicap grave possano fruire del congedo straordinario (dlgs 151/2001, articolo 42) retribuito della durata di due anni, da calcolare nell’arco della loro vita lavorativa.
Il congedo biennale con Legge 104 comporta la retribuzione integrale e la maturazione dei contributi pensionistici, calcolati e riconosciuti esattamente come negli altri periodi lavorativi.
Per quanto riguarda le ferie, tuttavia, nel biennio non è previsto l’accumulo e non si matura il rateo della tredicesima mensilità. L’opportunità di maturare i giorni di ferie è concessa solo durante il congedo frazionato e limitatamente ai periodi di rientro al lavoro.
Non è prevista neppure la possibilità di godimento delle ferie già maturate in precedenza durante il congedo straordinario, poiché questo periodo è finalizzato alla mera assistenza del familiare in condizione di disabilità grave. L’interruzione del congedo biennale per la fruizione delle ferie è pertanto vietata, mentre questo periodo non incide sulle ferie accumulate, che non si perdono. Ma vanno comunque consumate nei termini di legge, ossia due settimane nell’anno di maturazione e le altre nei 18 mesi successivi).
Il lavoratore dipendente che fruisce del congedo straordinario e che decide di partire per una vacanza, quindi, può anche andare incontro al licenziamento e può configurarsi il reato di frode ai danni dello Stato.