I permessi ex legge 104 non incidono su ferie e tredicesima

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In omaggio ai principi di cui al comma 4 dell’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, i permessi della Legge 104 non incidono sulle spettanze piene ai fini della tredicesima e vanno computati pienamente anche ai fini delle ferie (sentenza di Cassazione n. 15435/2014).

Al dipendente che fruisce di agevolazioni Legge 104 il datore di lavoro non può trattenere dalla tredicesima mensilità la quota parte relativa alle giornate di assenza per la fruizione dei permessi, come invece accade per i congedi parentali o per malattia del figlio.

L’orientamento della Cassazione sulla materia è quello di applicare “l’interpretazione della disposizione maggiormente idonea a evitare che l’incidenza sull’ammontare della retribuzione possa fungere da aggravio della situazione economica dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l’utilizzo del permesso stesso”.

Chi usufruisce dei permessi lavorativi retribuiti della Legge 104 ha diritto alla tredicesima mensilità senza riduzioni l’importo.

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I permessi 104 per assistere coniuge, figli o familiari con disabilità grave non incidono sul computo dei mesi lavorati e dunque neppure della tredicesima.

L’unica eccezione è legata alla fruizione dei permessi se cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio.

La normativa di riferimento è costituita dal comma 4 dell’articolo 33 della legge n. 104 (1992, dalla sentenza n. 15435/2014 della Corte di Cassazione e dai provvedimenti di prassi dell’INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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