Trattamento Economico Accessorio

Buono pasto

L’art. 35 del d.P.R. 254/1999 ha introdotto per il personale della Polizia di Stato la possibilità di fruire, in alternativa al servizio di mensa e purché si realizzino le condizioni di seguito specificate, di buoni pasto giornalieri dell’ importo di euro 7,00.

Destinatario della norma è il personale impiegato nei servizi di istituto che, per motivi legati all’osservanza dei turni di servizio o delle disposizioni impartite dal dirigente dell’ufficio o del reparto di appartenenza, sia tenuto a prestare servizio in orari che non consentono di consumare i pasti presso il proprio domicilio e che risultino averne diritto, sulla base dei vigenti criteri e parametri di valutazione adottati per l’attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria nei luoghi in cui la mensa non esista.

Pertanto potranno essere erogati buoni pasto al personale che svolga il servizio in sedi sprovviste di strutture di mensa, tenuto a permanere in attività almeno un’ora oltre le ore 14 o le 19 come prolungamento dell’orario ordinario o che sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa dell’orario di inizio dei turni di servizio.

Si ritiene che quest’ultima condizione, salvo casi particolari, sia presente in linea di massima per tutto il personale che effettua servizi continuativi con orario 13-19 e 19-24.

Hanno titolo, inoltre, a fruire del buono pasto i dipendenti che nell’intervallo di tempo breve a disposizione per la pausa che precede il rientro in ufficio siano tenuti a prestare servizio per uno dei seguenti motivi:

a) completamento dell’orario d’obbligo settimanale;

b) straordinario programmato;

c) straordinario ai sensi dell’art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Anche in queste ultime circostanze, l’ulteriore presupposto per l’attribuzione del buoni è la verificata impossibilità di recarsi presso la propria abitazione, a causa del ristretto margine di tempo disponibile.

I buoni pasto relativi alle indicate previsioni di servizio devono essere nominativi, mentre possono essere non nominativi, da consegnare ai dipendenti impegnati nelle operazioni dietro rilascio di una dichiarazione di ricevuta, nella particolare situazione di impiego, ritenuta fattispecie eccezionale a se stante, riferita al personale vincolato a permanere sul luogo di servizio per esigenze operative di ordine pubblico.

Si tratta ovviamente di occasioni specifiche, oltre che di carattere eventuale e circoscritte a quei casi in cui il dipendente, per gli orari di servizio e le località di impiego, è impossibilitato ad avvalersi sia delle strutture di mensa sia degli esercizi di ristorazione convenzionati, trovandosi in circostanze che non gli consentono di allontanarsi dal posto di servizio.