Il riesame interno sul diritto di accesso non rappresenta un passaggio necessario per accedere alle successive forme di tutela

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Il Tar Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, con la sentenza n. 131/2026, ha chiarito che, nelle istanze di ostensione documentale, il riesame interno non rappresenta un passaggio necessario per accedere alle successive forme di tutela.

Secondo i giudici amministrativi quando l’ente non risponde o lo fa parzialmente, ci sono già i presupposti per consentire al cittadino di attivare direttamente i rimedi successivi, senza dover esperire i rimedi interni.

Il riesame resta sullo sfondo come strumento eventuale, utile a correggere errori o a favorire una rapida riconsiderazione interna, ma non si impone mai come filtro preliminare.

La decisione valorizza la trasparenza amministrativa sancendo l’inutilità di determinati passaggi a vantaggio del risultato per il cittadino.

La vicenda di fatto ha riguardato una richiesta di accesso a documenti amministrativi relativi a procedimenti e attività gestionali di un ente pubblico. La risposta fornita era stata solo parziale, lasciando inevase componenti essenziali dell’istanza. Il richiedente, preso atto dell’inerzia sostanziale, aveva scelto di non attivare il riesame interno e di contestare direttamente la condotta dell’amministrazione.

Nel giudizio, però, veniva sostenuta l’idea che tale passaggio dovesse considerarsi obbligatorio, ma il Collegio ha invece ricostruito il sistema in termini opposti, escludendo qualsiasi automatismo sequenziale.

Il riesame non è un passaggio obbligato, ma un rimedio interno facoltativo utile a fornire una concreta possibilità all’amministrazione per rivedere la propria posizione colmare omissioni, ma non può trasformarsi in una barriera rispetto al ricorso a ogni forma di tutela esterna.

Il cittadino può, dunque, scegliere di ricorrere subito quando il quadro è già chiaro senza una preventiva interlocuzione interna.

La sentenza del Tar non toglie valore agli strumenti interni ma ne impedisce la trasformazione in condizioni preliminari obbligatorie. Il cittadino deve essere libero di scegliere il livello di intervento più adeguato alla propria esigenza.

La sentenza afferma il principio che la funzione degli strumenti interni è quella di accelerare, non di differire, ragion per cui il diritto all’accesso manifesta tutta la sua effettività nel momento stesso in cui l’amministrazione non risponde o la fa in modo incompleto, e da quel momento il cittadino può attivare immediatamente ogni rimedio utile senza ulteriori mediazioni.

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