Il TFR non va indicato in dichiarazione dei redditi

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Ultimo aggiornamento 10/05/2024

Un nostro lettore ci chiede se e come il TFR debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Il Trattamento di Fine Rapporto o fine servizio, anche se è una parte della retribuzione del lavoratore (erogata a fine contratto dal datore di lavoro o dal fondo pensione integrativo), appartiene alla tipologia di redditi esenti IRPEF poiché, nel momento in cui viene erogata, questa somma è assoggettata a tassazione separata.

Dunque, non dovrà essere imputata all’interno di nessuna dichiarazione dei redditi, anche se produce una Certificazione Unica – da tenere in archivio per almeno 5 anni a fronte di un futuro controllo dell’Agenzia delle Entrate sulla corretta trattazione applicata al momento dell’erogazione stessa.

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Essendo sottoposto a tassazione sostitutiva, il TFR non va conteggiato in dichiarazione ai fini IRPEF e dunque il pensionato non vedrà sommarsi l’importo percepito a tale titolo nel suo 730. Di conseguenza, non ne troverà indicazione nemmeno nella dichiarazione precompilata.

Va ricordato che l’imposizione fiscale sulla liquidazione del TFR, è tassata al 17%, mentre se investita in fondi di previdenza complementare è tassata fino al 15% (con franchigia deducibile).

Il conguaglio è effettuato dall’Agenzia delle Entrate rispetto alla tassazione provvisoria già applicata al momento della liquidazione.

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