Illegittimo il divieto di monetizzazione delle ferie in caso di dimissioni del dipendente pubblico
Con la sentenza del 18 gennaio 2024 in causa n. C-218/22, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha definito il giudizio incidentale in ordine all’art. 5 D.L. italiano del 6 luglio 2012 n. 95, il quale, nella versione vigente all’epoca dei fatti in causa, vieta per i dipendenti pubblici la corresponsione di un’indennità sostitutiva delle ferie anche in caso di dimissioni, risoluzione del rapporto, mobilità etc.
Il rinvio incidentale della questione alla Corte di giustizia era stato effettuato in una causa in cui un dipendente comunale aveva chiesto, al momento delle sue dimissioni volontarie, il pagamento di una indennità in sostituzione delle ferie non godute nel corso del rapporto.
Innanzi alla Corte di giustizia la questione della conformità del divieto al diritto comunitario era stata difesa dal governo italiano con ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative della pubblica amministrazione.
Inoltre, era stato sottolineato che il lavoratore avrebbe potuto correttamente esercitare il diritto alle ferie prima di dimettersi.
La Corte, rigettando le eccezioni dell’Italia, ha ribadito la propria costante giurisprudenza sul carattere fondamentale del diritto incondizionato alle ferie nonché a un’indennità finanziaria sostitutiva di esse nel solo caso in cui al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni volontarie, queste non siano state godute. Né ragioni organizzative o attinenti al contenimento della spesa pubblica possono giustificare, secondo la Corte, il rifiuto dell’indennità sostitutiva (come invece ritenuto dalla Corte costituzionale italiana, che aveva respinto la questione di costituzionalità della norma di legge in esame). La Corte di giustizia ha ricordato, infine, che il dipendente, per fruire, nelle condizioni date, dell’indennità finanziaria sostitutiva, non ha l’onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire.
Sulla base del deliberato dell’organo di giustizia Europea, il Dipartimento della P.S. ha convocato le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato. La riunione si terrà nella mattinata di giovedì 23 gennaio, oggetto della stessa sarà l’emanazione di nuove direttive contenenti modalità e termini di fruizione del congedo ordinario.