Costituzionalmente illegittimo il limite di età previsto per il reclutamento dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato
Con la Sentenza n. 262/2022 del 19/12/2022 – Deposito del 22/12/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78).
Il giudizio, promosso dal Consiglio di Stato, con ordinanza del 30 giugno 2021, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2021, era stato sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con riguardo all’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), nella parte in cui fissa il limite massimo di età, per la partecipazione al concorso per l’accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, in trenta anni. La Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale con le seguenti argomentazioni.
L’ordinamento nazionale pone un principio generale di non discriminazione in base all’età nell’accesso all’occupazione e al lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego (decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»), e che l’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) aveva stabilito che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni «non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione».
Come più volte ammesso dalla giurisprudenza costituzionale, rientra però nella discrezionalità del legislatore stabilire requisiti d’età per l’accesso ai pubblici impieghi, purché non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e, comunque, siano immuni da ingiustificate disparità di trattamento (ex multis, sentenze n. 275 del 2020, n. 160 del 2000 e n. 466 del 1997; inoltre, ordinanze n. 268 del 2001 e n. 357 del 1999).
La stessa normativa legislativa ammette deroghe al principio di portata generale della parità di trattamento in base all’età – che possono anche essere apportate dai regolamenti di cui al citato art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997 – giustificate in ragione della natura dell’attività lavorativa, del contesto in cui essa viene espletata (art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 216 del 2003) o comunque di oggettive necessità dell’amministrazione (art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997).
Il d.lgs. n. 334 del 2000 introduce una di queste deroghe, fissando limiti massimi di età per l’accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla carriera dirigenziale della Polizia di Stato, distinguendo in base ai diversi ruoli, ossia quello dei funzionari, quello dei funzionari tecnici e quello dei medici e dei medici veterinari.
Con riferimento ai funzionari tecnici di Polizia con sviluppo dirigenziale – nell’ambito dei quali si distinguono i ruoli degli ingegneri, dei fisici, dei chimici, dei biologi e degli psicologi e la cui carriera si articola nelle qualifiche di commissario tecnico, commissario capo tecnico, direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore, primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico, dirigente generale tecnico – l’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000, prescrive, per la partecipazione al concorso per l’accesso alla relativa qualifica iniziale, un limite di età non superiore a trenta anni, da stabilirsi con «regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento».
Sono inoltre richiesti il possesso della laurea magistrale o specialistica e l’abilitazione professionale, ove previste dalla legge (art. 31, comma 2), che per gli psicologi, alla cui categoria è delimitata l’odierna questione di legittimità costituzionale, è prescritta dall’art. 2, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), ai sensi del quale, «[per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale]».
L’accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato richiede, infine, l’accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale (art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 334 del 2000), ma non il superamento di prove di efficienza fisica, richiesto invece dall’art. 3, comma 3, del medesimo decreto per l’accesso al ruolo dei funzionari di Polizia, con sviluppo dirigenziale.
Sulla base di queste disposizioni legislative, l’art. 3 del d.m. n. 103 del 2018 ha previsto, per quanto qui interessa, che «la partecipazione al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trenta».
In ambito europeo – come ricordato recentemente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in riferimento ai requisiti di età per l’accesso al ruolo dei commissari di Polizia (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000), anch’essi funzionari della carriera direttiva, come i commissari tecnici psicologi – il divieto di discriminazione fondato sull’età, in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, è riconosciuto dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che concretizza, nell’ambito da essa coperto, il principio generale di non discriminazione sancito dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione settima, sentenza 17 novembre 2022, in causa C-304/21, VT; nello stesso senso, con riferimento a fattispecie di fissazione di limiti massimi di età per l’accesso ai ruoli di corpi di polizia, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, grande sezione, sentenza 15 novembre 2016, in causa C-258/15, Go.Sa.So; sezione seconda, sentenza del 13 novembre 2014, in causa C-416/13, Vital Perer; Grande sezione, sentenza del 12 gennaio 2010, in causa C-229/08, Colin Wolf).
Secondo la Corte di Giustizia, al fine di verificare la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione, e segnatamente con gli artt. 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, si deve aver riguardo alle «funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale dai commissari» e stabilire se «il possesso di capacità fisiche particolari [che giustifichi la fissazione di un limite di età] sia requisito essenziale e determinante» per lo svolgimento delle loro mansioni ordinarie. In caso di valutazione positiva, sempre ad avviso della Corte di giustizia, il limite di trenta anni può essere considerato «requisito proporzionato» solamente se tali funzioni siano «essenzialmente operative o esecutive» (Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione settima, sentenza 17 novembre 2022, in causa C-304/21, VT).
La norma censurata è, secondo il giudice delle leggi, irragionevole in quanto stabilisce un requisito di età (trenta anni) particolarmente basso per la partecipazione concorsuale, anche in relazione ad altri settori dell’ordinamento. Il limite massimo di età per l’accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza – tra cui rientra il comparto sanitario, che comprende anche la specialità “psicologia” – è, infatti, attualmente fissato in trentadue anni, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78). Ugualmente, quello per l’accesso al ruolo tecnico degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri è determinato in trentadue anni dall’art. 664 del decreto legislativo 15 marzo 2016, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
A fronte del generale principio di non discriminazione in base all’età in materia di occupazione e lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego – sancito dal diritto interno come espressione dell’art. 3 Cost. – il limite massimo di età fissato dalla norma censurata per l’accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato è arbitrario e irragionevole.
I commissari tecnici psicologi, infatti, sono chiamati a svolgere funzioni di carattere non prettamente operativo, ma tecnico-scientifico, la cui peculiarità richiede un lungo e specializzato iter formativo. A tal fine, come si è detto, è previsto non solo il possesso della laurea magistrale o specialistica, ma altresì l’abilitazione professionale in psicologia conseguita mediante l’esame di Stato e l’iscrizione nell’apposito albo professionale.
Infine, deve evidenziarsi che, per il reclutamento dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, non è richiesto il superamento di prove di efficienza fisica; il che dimostra, ulteriormente, che non siano strettamente necessarie, per l’esercizio dell’attività di loro competenza, specifiche caratteristiche fisiche connesse all’età.
Per le ragioni sopra esposte, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000, nella parte in cui prevede che il limite di età «non superiore a trenta anni» si applica al concorso per l’accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.