IMU 2025: scadenze e esenzioni

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Lunedì 16 giugno 2025 deve essere versato l’acconto IMU, che copre solo una parte di quanto, in linea teorica, si dovrebbe versare per tutto l’anno;

martedì 16 dicembre 2025 è il giorno entro il quale si deve versare il saldo IMU, con qui si copre quanto dovuto per tutto quest’anno.

Nel caso in cui qualcuno si dovesse dimenticare di effettuare i versamenti entro queste due date, ha solo la possibilità di sanare la propria posizione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

Oltre all’immobile adibito a prima abitazione, è previsto l’esonero dal versamento dell’IMU per gli immobili che non sono utilizzabili o disponibili, purché sia stata presentata una denuncia all’autorità giudiziaria. L’esonero dal versamento dell’imposta è previsto per i reati indicati all’interno dell’articolo 614, comma 2, e dell’articolo 633 del Codice Penale: stiamo parlato di invasione di edifici.

Per poter beneficiare dell’esenzione IMU 2025 è necessario che il contribuente provveda a comunicare al Comune il possesso dei requisiti. Il diretto interessato, inoltre, dovrà comunicare anche il momento nel quale cessa il diritto all’esenzione.

È prevista la proroga per gli edifici divenuti inagibili a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nel 2016 e nel 2012 l’Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto.

Le proroghe sono state previste all’interno dei commi 750 e 768 della finanziaria di tre anni fa, la Legge n. 197/2022.

Unicamente per il Friuli-Venezia Giulia, l’IMU è stata sostituita dall’Ilia, acronimo di Imposta locale immobiliare autonoma. A partire dal 1° gennaio 2023, l’Ilia è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

La base imponibile sulla quale si determina l’IMU varia a seconda della tipologia di immobile posseduto con calcoli diversi a seconda che si tratti di terreni agricoli, fabbricati, aree fabbricabili.

Per i fabbricati che sono iscritti al catasto e per i quali c’è una rendita catastale, la base imponibile di calcola rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per il coefficiente moltiplicatore.

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è determinata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2025, che deve fare riferimento ai seguenti dati:

  • zona territoriale di ubicazione;
  • indice di edificabilità;
  • destinazione d’uso consentita;
  • oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione;
  • prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.

I pagamenti possono essere effettuati con Modello F24, bollettino postale, piattaforma PagoPa.

Nel caso in cui il contribuente abbia intenzione di compensare l’IMU 2025 con altri tributi è necessario utilizzare il Modello F24. In questo caso, però, il pagamento deve necessariamente passare attraverso i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Se nel corso del 2024 per l’immobile si sia beneficiato di qualche riduzione d’imposta, come nel caso del comodato d’uso o delle locazioni a canone concordato, nel caso in cui il comune non dovesse disporre delle informazioni necessarie a verificare che il proprietario dell’immobile effettui il corretto versamento dell’imposta, occorre presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno.

Se la situazione dell’immobile non è cambiata rispetto agli anni precedenti, non è necessario presentare una nuova dichiarazione IMU.

 

 

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