IMU su seconda casa venduta con riserva di proprietà

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Ultimo aggiornamento 13/07/2023

Un nostro lettore ci chiede se e a chi spetti il pagamento per l’IMU su una seconda casa venduta con atto notarile con riserva di proprietà.

Al riguardo occorre considerare che l’art. 13, comma 2 del Decreto-legge 601/2011 prevede che il presupposto dell’IMU sia il possesso dell’immobile mentre l’art. 9, comma 1 del Decreto Legislativo 23/2011, sottolinea che è soggetto passivo IMU il proprietario dell’immobile o colui che è titolare di un diritto reale sullo stesso.

Nonostante sia, dunque, possibile l’insorgenza di dubbi circa l’effettivo soggetto che dovrà provvedere al pagamento dell’IMU in caso di vendita con “riserva di proprietà”, legati in particolare al trasferimento del possesso dell’immobile, il Codice civile chiarisce la questione prevedendo che, tra il momento della sottoscrizione dell’atto e quello del pagamento dell’ultima rata, la proprietà rimane al venditore e, proprio per questo, sarà lui il soggetto passivo IMU. Questo poiché l’articolo 1523 c.c. prevede la possibilità di vendita con riserva di proprietà, dove il compratore diventerà proprietario solo successivamente al pagamento dell’ultima rata del prezzo di vendita concordato.

Nella vendita a rate con riserva della proprietà il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi al momento della consegna.

È possibile che a livello comunale siano previste eventuali riduzioni di imposta, ma al riguardo è consigliabile verificare la delibera del Comune dove ha sede l’immobile.

Soltanto con il rogito notarile il nuovo acquirente diventa soggetto passivo IMU, come lo era in passato anche ai fini ICI, in relazione alla quale ci sono anche numerose sentenze della Cassazione.

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