In vigore il decreto che prevede il green pass per tutti i lavoratori

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Ultimo aggiornamento 01/10/2021

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il il decreto legge approvato il 16 settembre 2021 che rende obbligatorio il green pass per i lavoratori pubblici e privati, compresi anche gli autonomi, colf e badanti.
Dal 15 ottobre per accedere a uffici, fabbriche, mezzi di trasporto a lunga percorrenza o per guidare autobus e taxi, bisognerà essere vaccinati almeno con la prima dose da 14 giorni, essere guariti dal Covid, avere un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

Il lavoratore dipendente senza certificazione sarà considerato assente ingiustificato, senza diritto ad alcun compenso, ma non sospeso (come prima stabilito dalla bozza circolante) fino a quando non si mette in regola (o comunque fino alla fine dello stato d’emergenza) e con una multa da 600 a 1-500 euro.

Non è previsto il licenziamento del lavoratore. Multa anche per il datore di lavoro che non controlla i pass dei dipendenti: nei suoi confronti scatta una sanzione amministrativa da 400 a mille euro.
L’inserimento nel decreto anche dell’intero settore privato servirebbe ad ottenere da subito una copertura più capillare e ad evitare di incorrere in nuovi aumenti di contagi.

Il nuovo decreto va ad aggiungersi ai due precedenti (di agosto e settembre) che hanno fatto scattare l’estensione della certificazione verde a varie categorie di persone. Il 6 agosto è stato introdotto l’obbligo del Green pass per ristoranti, piscine, palestre, musei, fiere e tutta una serie di luoghi al chiuso. Dal primo settembre invece è scattato il green pass obbligatorio per il personale scolastico e i trasporti a lunga percorrenza (eccetto, si ricorda, quelli metropolitani e locali, nonostante il gran numero di utenti).

L’ultimo decreto del 9 settembre infine ha esteso la certificazione per chiunque entri a scuola (anche i genitori che debbano accedere agli istituti), all’università e l’obbligo vaccinale per le Rsa dal 10 di ottobre.

Con l’ultimo provvedimento l’ulteriore estensione per circa 18 milioni di lavoratori, secondo i dati diffusi dal governo.

I datori di lavoro devono definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro devono, quindi, individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L’applicazione VerificaC19, che permette anche il controllo dell’EU Digital Covid Certificate emesso da altri paesi europei, è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.

Per quel che concerne le sanzioni, l’accesso, senza il certificato, rappresenta un “illecito disciplinare” e come tale sarà sanzionato. La bozza di decreto, in relazione ai controlli, specifica che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”. All’ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche.

Al momento della verifica chi non ha il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nell’ambito del comparto pubblico e solo un giorno nel privato, “il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi o emolumenti”. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.

La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Il costo dei tamponi, per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei lavoratori. Le disposizioni “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

I tamponi sono gratis solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica nel “limite di spesa autorizzato che costituisce tetto massimo di spesa, al fine di assicurare l’esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi.

Il costo dei tamponi sarà pari a zero per chi non può sottoporsi a vaccinazione, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni fino al 31 dicembre.

Le farmacie che non praticheranno i prezzi calmierati incorreranno in una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro. Il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, potrà in caso di violazione della norma disporre la chiusura della farmacia per una durata non superiore a cinque giorni.

L’esecutivo chiarisce che la validità della durata dei tamponi molecolari (anche salivari) è di 72 ore, mentre per i test antigenici la durata viene fissata in 48 ore.

La mancanza di certificazione non può trasformarsi in un diritto a lavorare da remoto. Se per esigenze di ufficio il datore di lavoro chiede al dipendente di lavorare in smart working, il green pass non è richiesto. Il certificato, infatti, non serve per lavorare ma solo per accedere al luogo di lavoro.
Coloro che non svolgono attività lavorativa non devono esibire la certificazione verde. Ad esempio, un cliente che entra in un negozio di abbigliamento non deve esibire il green pass, un idraulico che esercita attività lavorativa all’interno di quel negozio dovrà esibire il green pass. Un cliente che viene accolto in azienda per un colloquio non deve esibire green pass, un elettricista che esercita lavori di manutenzione in azienda dovrà esibire la certificazione verde.

Anche il datore di lavoro deve possedere il green pass ed esibirlo eventualmente al delegato che si occupa della verifica dei green pass.

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata:
In caso di vaccinazione: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva; nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva, almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi dalla data di somministrazione; nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e sarà valida per 12 mesi.
Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

Sono validi solo i tamponi acquistabili in farmacia perché danno accesso alla certificazione verde.

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