Inclusione dei sei scatti anche in caso di pensionamento per dimissioni volontarie

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Inclusione dei sei scatti nel trattamento di fine servizio anche in caso di pensionamento per dimissioni volontarie

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) con sentenza n. 00196/2023 del 13 febbraio 2023 si è pronunciato sul ricorso presentato da un gruppo di ex dipendenti della Polizia di Stato per l’accertamento del diritto ad ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis D.L. n. 21.09.1987 n. 387 (convertito nella Legge 20.11.1987 n. 472), oltre interessi e rivalutazione sul dovuto.

I ricorrenti avevano chiesto l’annullamento della nota dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) che rigettava la richiesta di riliquidazione sulla base del fatto che gli stessi si erano congedati a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo.

I giudici del Tribunale hanno accolto il ricorso e respinto la tesi dell’INPS secondo cui la maggiorazione della base di calcolo spetterebbe solo in caso di cessazione dal servizio per età o per inabilità permanente al servizio ovvero per decesso, ma non per l’ipotesi di dimissioni volontarie.

Ciò perché, ad avviso del Tribunale, il comma 2 dell’art. 6 bis del sopra menzionato decreto-legge n. 387 del 1997 espressamente dispone che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”.

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Precedentemente anche la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che il predetto comma 2 prevede una fattispecie aggiuntiva e concorrente rispetto a quanto dispone il comma 1 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231 e T.A.R. Veneto, Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 6).

La maggiorazione spetta pertanto anche in caso di dimissioni volontarie al ricorrere dei requisiti di anzianità anagrafica e di servizio richiesti dalla norma.

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