Inclusione dei sei scatti nel calcolo della buonuscita –interessante sentenza del TAR Lazio

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Con sentenza n. 22730/2024 del 16 dicembre 2924 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Mandolesi del Foro di Roma a favore di un nutrito gruppo di dipendenti del comparto sicurezza e difesa ordinando all’INPS di rideterminare l’importo dell’indennità di buonuscita, a favore dei ricorrenti, mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali corrispondendo agli stessi le somme maggiorate, così determinate, comprensive degli interessi legali.

La decisione in argomento è importante poiché oltre a riconoscere oltre il diritto all’inclusione dei sei scatti nella buonuscita “anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”, fatto oramai pacifico in giurisprudenza amministrativa, formula e stigmatizza due principi di diritto di assoluto rilievo.

In primo luogo, il TAR si sofferma sull’interpretazione dell’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, come modificato dall’articolo 21 della legge n. 232/1990, nella parte in cui dispone che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”. I giudici amministrativi respingono l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS che deduceva la circostanza per la quale i suddetti ricorrenti erano cessati dal servizio più di cinque anni prima dalla notifica del ricorso, asserendo che il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale fosse coincidente con la data di cessazione dei medesimi dal servizio in quanto dal quel momento sarebbe maturato il diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio e, dunque, da quello stesso momento rileverebbe l’inerzia nell’esercizio del diritto, sottesa all’istituto della prescrizione. Al riguardo il Collegio, in linea con i più recenti indirizzi giurisprudenziali (Cons. St. sent. n. 4898/2018), ha ritenuto che il termine iniziale ai fini del decorso della prescrizione sia coincidente con la data di emissione del primo ordinativo di pagamento dell’indennità di buonuscita successivo alla cessazione dal servizio, in quanto solo “a far data da quel momento il titolare del diritto può avvedersi dell’incompleta soddisfazione del credito, potendo, conseguentemente, la mancata reazione dell’interessato essere valutata alla stregua di un’inerzia giuridicamente rilevante”.

In secondo luogo, va sottolineato il rigetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dall’INPS. Al riguardo Il TAR del Lazio l’ha tenuta non fondata in ragione del fatto che “non risulta irrazionale l’attribuzione del beneficio in argomento a coloro che, in ogni caso, possiedono il duplice requisito di anzianità anagrafica e di servizio di cui al secondo comma dell’art. 6-bis tanto più che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato il principio per cui rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. n. 180/1982 e n. 220/1988)”.

 

 

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