Incostituzionale la sospensione della prescrizione causa Covid

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Ultimo aggiornamento 10/07/2021

Con la sentenza n. 140/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del comma 9, art. 83, DL n. 18/2020 che così dispone: “Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Secondo i Giudici della Consulta la sospensione della prescrizione prevista nel caso in cui il capo dell’Ufficio giudiziario disponga un rinvio d’udienza, si pone in contrasto con l’istituto della sospensione della prescrizione, che allungando i tempi di estinzione del reato ha ricadute importanti sulla punibilità del reato. Da qui la necessità che la fattispecie estintiva venga delimitata precisamente nei suoi elementi in modo da garantire conoscenza o conoscibilità sufficienti.

La decisione della Corte Costituzionale consegue a diversi giudizi di legittimità costituzionale relativi all’art. 83, commi 4 e 9, del D.L n. 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.”

Le disposizioni censurate, ricorda la Consulta rientrano nella disciplina emergenziale introdotta per contrastare la diffusione del Covid 19. Il legislatore ha infatti disposto a tale fine una sorta di messa in pausa dell’attività giudiziaria, stabilendo di conseguenza una sospensione della prescrizione dei reati, senza fare distinzioni tra procedimenti relativi a condotte commesse prima o dopo l’introduzione delle suddette norme.

L’illegittimità costituzionale viene rilevata in riferimento al comma 9 dell’art. 83. Per la Corte infatti è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata per la ritenuta violazione del principio di legalità contemplato dall’art. 25 della Costituzione, comma 2 in quanto la norma “nel prevedere una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, rinvia a una regola processuale, recante la sospensione del processo, il cui contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell’ufficio giudiziario, così esibendo un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione.”

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