Vigili del fuoco Sent. Sez. 4 Num. 28178 Anno 2021

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Ultimo aggiornamento 07/08/2021

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 28178 Anno 2021

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA
Data Udienza: 06/07/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da: SAURO nato il 18/07/19

avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

trattato il procedimento con le modalità di cui all’art.23 ,comma8, d.l.n.137 del 2020.

Corte di Cassazione – copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bologna, in accoglimento dell’appello della parte pubblica ed in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha condannato, concesse le generiche, Sauro i alla pena di euro 1.400,00 di multa per il reato di cui all’art. 590-bis cod. pen. (per avere, durante il servizio quale vigile del fuoco, mentre era alla guida dell’autopompa e percorreva, con i dispositivi visivi e acustici di emergenza in funzione, la corsia di sinistra, onde evitare i veicoli fermi su quella di destra, cagionato, con colpa consistita nella violazione dell’art.

140 cod.strada, lesioni gravi al pedone Marija investendola mentre attraversava, a luce semaforica per lei verde, la strada da destra verso sinistra, transitando dinanzi all’autobus fermo sulla corsia di destra e, quindi, sbucandogli improvvisamente davanti, in data 11 dicembre 2013).

Ilgiudicediprimogradoavevaassoltol’imputatoperchéilfattononcostituiscereato, escludendo profili di colpa, sia specifica, sia generica, stante la velocità tenuta, rispettosa del limite vigente, l’affidamento riposto sul rispetto, da parte dei veicoli fermi, dell’obbligo ex art. 177 cod. strada di concedergli la precedenza (violato dal pedone in considerazione delle cuffie usate per sentire musica ad alto volume) e la visuale ostruita dall’autobus fermo, tenuto conto, peraltro, dei calcoli del consulente della difesa, secondo cui l’impatto non avrebbe potuto essere evitato neppure alla velocità di 20krn/h, non esigibile da un mezzo di soccorso.

Il giudice di secondo grado ha ribaltato tale giudizio rilevando che il conducente di un mezzo di soccorso, anche laddove sia impegnato in un servizio urgente, non può creare situazioni di pericolo e deve, pertanto, tenere conto delle particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze, sicché, nel caso di specie, proprio in considerazione della ridotta visuale, impedita dall’autobus fermo sulla destra, prima di immettersi nell’incrocio, avrebbe dovuto verificare l’assenza di pedoni che avevano la luce semaforica verde e potevano non avere percepito il transito del mezzo di soccorso, essendo, peraltro, del tutto prevedibile che in un giorno feriale, alle ore 13, l’incrocio potesse essere frequentato d numerosi pedoni.

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l’imputato, che ha dedotto:

1) la mancanza di motivazione rafforzata, non essendosi confrontata la Corte di appello con le argomentazioni della sentenza assolutoria di primo grado (che ha valorizzato l’essere l’imputato il conducente di un mezzo di soccorso, il conseguente affidamento riposto nel suo diritto di precedenza, la sua condotta prudenziale, l’impossibilità di evitare l’impatto anche ad una velocità inferiore a quella tenuta, peraltro, non esigibile in considerazione dell’intervento in atto) ed essendosi limitata a proporre una diversa ed alternativa lettura degli elementi probatori e delle valutazioni giuridiche;

2) la violazione degli artt. 43 cod. pen. E 177 cod. strada, non potendo ravvisarsi alcuna colpa in capo all’imputato,il quale poteva fare affidamento sulla percezione, da parte degli altri utenti della strada, del suo sopraggiungere, annunciato dalle sirene, non rientrando nella prevedibilità di un uomo coscienzioso il transito di persone distratte, come la persona offesa che ascoltava, con cuffie auricolari, musica ad altissimo volume;

3) il travisamento del fatto in relazione alla configurazione dell’incrocio ove si è verificato l’incidente, che non può essere paragonato a quello precedente, caratterizzato da minore visibilità e da immissioni da entrambi i lati.

3. Il giudizio è stato trattato con le modalità di cui all’art. 23, comma 8, d.i. n. 137 del 2020. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare va rilevato che il reato in esame non si è ancora estinto per prescrizione, stante la sospensione del relativo termine dal 3 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 3-bis del d.l. n. 18 del 2020, convertito in I. n. 27 del 2020, applicabile nel caso dì specie (in cui il procedimento è pervenuto presso la Corte di cassazione in data 3 giugno 2020 e la prima udienza è stata fissata in data 6 luglio 2021).

2. Il ricorso è infondato.

3. In ordine alla prima censura, avente ad oggetto la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata da parte della Corte territoriale, che ha ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado, occorre premettere che la necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione “rafforzata” sussiste soltanto nel caso in cui la riforma della decisione di primo grado si fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite e non anche quando essa sia legittimata da una diversa valutazione in diritto, operata sul presupposto dell’erroneità di quella formulata del primo giudice; in tale ipotesi, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare se la questione giuridica difformemente decisa dai giudici del merito sia stata correttamente esaminata e risolta dall’uno o dall’altro, ed il vizio a tal fine denunciabile è solo quello di violazione di legge, penale o processuale (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019 ud. – dep. 17/09/2019, Rv. 276954 – 04).

Nel caso di specie, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è la medesima: il mezzo di soccorso è transitato in Modena, sulla corsia di sinistra di Via Gardini, all’incrocio con via Barozzi, con il semaforo rosso, ad una velocità di circa 43km/h, investendo il pedone, che attraversava la strada, da destra verso sinistra, al passaggio pedonale e con la luce semaforica verde, e che, a causa delle cuffie auricolari e della musica ad alto volume, non ha percepito la sirena. Ad avviso di entrambi i giudici di merito, la presenza di un autobus fermo sulla corsia dì destra ha ridotto notevolmente la visuale dell’imputato.

Il diverso giudizio di responsabilità è dipeso, pertanto, dall’interpretazione ed applicazione dell’art. 177, comma 2, cod.strada, ai sensi del quale i conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

Invero, come recita testualmente la disposizione in esame e come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di circolazione stradale, il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato – quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu – a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza, per cui, ad esempio, è stato ritenuto configurabile il delitto di omicidio colposo aggravato nei confronti del conducente di un’ambulanza che, provenendo da un’area di parcheggio, non aveva

rispettato l’obbligo di dare la precedenza al veicolo circolante sulla strada di immissione (Sez. 4, n. 976 dell’11/06/2013 ud. – dep. 13/01/2014, Rv. 257875 – 01). Si è pure precisato che i conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso hanno la facoltà di derogare alle normali prescrizioni di circolazione ma devono ugualmente osservare le norme di prudenza e di cautela al fine di evitare l’instaurazione di condizioni di rischio per gli utenti della strada, e ciò in maggiore misura proprio nel momento in cui usufruiscono di tali deroghe in presenza di altri mezzi che, invece, si adeguano alla segnaletica (Sez. 4, n. 5837 del 14/05/1996 ud. – dep. 07/06/1996, Rv. 205298 – 01) e che, pur potendo tenere una velocità superiore al consentito, allorché giungano in prossimità di un incrocio percorso da altri veicoli con diritto di precedenza, devono verificare, prima di immettersi nell’incrocio medesimo, che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito (Sez. 4, n. 37263 del 19/09/2002 ud. – dep. 07/11/2002, Rv. 222613 – 01, che, applicando tale principio, ha annullato ai fini civili la sentenza che aveva assolto il conducente di un veicolo dell’Arma dei carabinieri dall’accusa di omicidio colposo, erroneamente interpretando l’art. 177 cod. strada come giustificativo di tutti i comportamenti di guida salvo i casi di macroscopica violazione dei canoni di prudenza e diligenza).

Da tali premesse consegue che il giudice di appello ha correttamente interpretato ed applicato l’art. 177, comma 2, cod.strada, ritenendo che, nel caso di specie, alla luce delle condizioni della strada e del traffico ed in particolare della presenza dell’incrocio con passaggio pedonale, della luce semaforica rossa per il mezzo di soccorso e verde per i pedoni, dell’ingombro dell’autobus fermo sulla corsia adiacente, che riduceva la visuale ed impediva di verificare il transito di eventuali pedoni, dell’ora di punta e del giorno feriale, che rendevano altamente prevedibile il passaggio di passanti, la regola della comune prudenza avrebbe imposto, nonostante l’intervento di soccorso in atto, di verificare che nessun pedone avesse iniziato o proseguito l’attraversamento e conseguentemente di rallentare ed anche arrestare il mezzo (proprio in considerazione della ridotta visibilità).

Al contrario, il giudice di primo grado ha erroneamente interpretato ed applicato l’art. 177 cod.strada, ritenendo che il comma 3 di tale disposizione escluda l’imprudenza del conducente del mezzo di soccorso che faccia affidamento sul rispetto, da parte degli altri utenti della strada, dell’obbligo di lasciargli libero il passo, atteso che anche per essi vale la regola generale secondo cui il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (v., da ultimo, Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017 ud. – dep. 16/02/2018, Rv. 272223 – 01).

A ciò si aggiunga che il giudice di primo grado è incorso nell’ulteriore errore di non valutare la presenza dell’ingombro, costituito dall’autobus fermo sulla corsia adiacente, come una circostanza, che, proprio in quanto riduttiva della visuale, imponeva una maggiore prudenza.

3. Il secondo motivo, avente ad oggetto l’elemento soggettivo, è infondato alla luce di quanto già osservato in ordine alla prima censura. Può solo aggiungersi che, nell’ambito della circolazione stradale, rientra nella normale prevedibilità la presenza di utenti imprudenti ed, a maggior ragione, distratti (e per tale ragione imprudenti).

4. L’ultima doglianza, avente ad oggetto un asserito travisamento del fatto sulle caratteristiche dell’incrocio ove si è verificato l’incidente, è inammissibile, atteso che, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 dell’11/01/2018 ud. – dep. 02/05/2018, Rv. 273217 – 01). Ad ogni modo, si tratta di una deduzione irrilevante, in quanto la Corte territoriale ha valorizzato, nel caso di specie, non la conformazione dell’incrocio, ma la presenza dell’autobus fermo, che ostruiva la visuale.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 6 luglio 2021.

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