Indennità di accompagnamento

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L’indennità di accompagnamento (o assegno di accompagnamento) è posta a favore di coloro a cui sia riconosciuta un’invalidità civile nella misura del 100%, con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti normali della vita quotidiana senza l’ausilio di un altro soggetto.

In presenza di tali condizioni, l’indennità spetta indipendentemente dall’età e dalle condizioni di reddito del beneficiario.

Essa è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative, con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali.

Più nel dettaglio, per beneficiare dell’indennità di accompagnamento (o assegno di accompagnamento), oltre agli indispensabili requisiti sovra indicati (inabilità totale e impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita senza aiuto), è necessario che il richiedente sia cittadino italiano, cittadino comunitario iscritto all’anagrafe del Comune di residenza o cittadino extracomunitario titolare del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 del T.U. immigrazione e abbia la residenza stabile e abituale nel territorio della Repubblica.

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Come accennato, in presenza dei suddetti requisiti, l’indennità di accompagnamento viene riconosciuta indipendentemente dall’età del beneficiario.

Tuttavia, in caso di soggetti di età superiore a sessantacinque anni e tre mesi, il beneficio è subordinato alla sussistenza di difficoltà nello svolgimento dei compiti e delle funzioni tipici della loro età.

Per quanto riguarda, invece, i minorenni, dal 25 giugno 2014 è previsto che il godimento dell’indennità di accompagnamento comporta l’automatico riconoscimento, senza bisogno di presentare un’apposita domanda né di sottoporsi ad ulteriori specifici accertamenti, della pensione di inabilità al compimento dei diciotto anni.

In ogni caso è necessario dimostrare la sussistenza dei requisiti reddituali.

Nonostante la presenza dei requisiti prescritti dalla legge per poter beneficiare dell’indennità di accompagnamento, essa, in determinate ipotesi, è comunque esclusa.

Nel dettaglio, si tratta dei casi in cui il soggetto che ne avrebbe diritto sia ricoverato gratuitamente in un istituto o percepisca un’indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo in ogni caso il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Il diritto decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e coloro che ne beneficiano sono tenuti a presentare annualmente una relazione annuale relativa alla permanenza delle condizioni che consentono di ottenere l’erogazione.

Per presentare la domanda occorre prima richiedere al medico di base il c.d. certificato medico introduttivo con il relativo codice identificativo da allegare alla domanda.

A quel punto la domanda per l’indennità o assegno di accompagnamento va presentata per via telematica sia attraverso i servizi online dell’Inps, sia attraverso patronati o associazioni di categoria che hanno a disposizione i loro canali telematici.

Per presentare la domanda autonomamente è necessario accedere alla pagina dedicata dell’Istituto.
Se invece non si è in possesso delle credenziali, è preventivamente necessario farne richiesta, sempre tramite il sito Inps

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