Indennità per congedo straordinario per assistenza disabili e tredicesima

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L’indennità che i lavoratori hanno diritto a percepire durante il periodo di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001) non ricomprende i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
Il principio è stato enunciato dal Tribunale di Roma con la sentenza 5313/2022 del 6 giugno 2022.
Ad avviso del giudice romano l’ammontare dell’indennità di congedo è limitato alle «voci fisse e continuative» della retribuzione, tra cui non sono da ricomprendere le mensilità supplementari.

Il lavoratore che usufruisce del congedo straordinario per assistere il familiare convivente con handicap in situazione di gravità ha diritto, secondo il comma 5-ter, a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e in questa definizione non sono ricomprese la tredicesima e quattordicesima mensilità, che al pari delle voci variabili della retribuzione devono ritenersi escluse dal computo ai fini dell’indennità per congedo straordinario.

Il giudice capitolino è consapevole di esprimere un indirizzo opposto alla posizione Inps (Circolare 14/2007) per cui l’indennità di congedo straordinario, parametrata sulla retribuzione dell’ultimo mese di lavoro prima del congedo, è comprensiva delle mensilità supplementari, ma la posizione dell’Istituto, ad avviso del tribunale, è superata dal rilievo che la formulazione del comma 5-ter è opera di una norma temporalmente successiva (articolo 4, comma 1, lett. b, D.Lgs. 119/2011) rispetto alla circolare.

Il giudice di Roma osserva, inoltre, che durante il periodo di congedo straordinario non maturano le ferie, il Tfr e la tredicesima mensilità.

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Risulta, pertanto, irragionevole che la retribuzione di riferimento per determinare l’importo dell’indennità possa includere i ratei di tredicesima e quattordicesima, se queste stesse mensilità supplementari non maturano durante il congedo straordinario.

Né si realizza una disparità di trattamento rispetto alla inclusione dei ratei di tredicesima e quattordicesima nel trattamento riconosciuto ai lavoratori che usufruiscono dei tre giorni di permesso mensile per assistenza di persona in condizione di handicap grave (articolo 33, comma 3, Legge 104/1992).

Il Tribunale di Roma non ritiene dirimente che i due istituti condividano la medesima finalità di assistenza ai familiari con handicap e valorizza, invece, il dato per cui rispetto all’indennità per congedo straordinario il legislatore avrebbe operato una diversa scelta normativa.

Ancora più netto risulta, per il giudice capitolino, il raffronto con il congedo di maternità, dove la norma (articolo 23, comma 2, D.Lgs. 151/2001) prevede espressamente che l’indennità ricomprenda la tredicesima mensilità.

Proprio il rilievo che a comporre l’indennità del congedo di maternità siano richiamate le mensilità supplementari suggerisce la conclusione che, nel caso del congedo straordinario, laddove le mensilità supplementari non sono state esplicitamente richiamate, tali voci vadano escluse dal computo.

Sulla base di queste argomentazioni il tribunale di Roma ha, dunque, rigettato la domanda formulata dalla guardia giurata di un istituto di vigilanza per il pagamento degli importi relativi all’incidenza dei ratei di mensilità supplementare nel calcolo dell’indennità di congedo straordinario.

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