Accordo definizione procedure per l’applicazione del congedo solidale

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Ultimo aggiornamento 30/07/2022

Stipulato l’accordo per la definizione delle procedure per l’applicazione del congedo solidale

Il 30 giugno 2022 il SIULP ha sottoscritto, ai sensi dell’articolo 22 dell’ultimo contratto di lavoro, recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, l’accordo che definisce le modalità di applicazione, per il personale della Polizia di Stato, fino alla qualifica di commissario capo ed equiparate, della possibilità di cedere e di ricevere a titolo gratuito le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 e i giorni di congedo ordinario eccedenti le quattro settimane annue per l’assistenza di figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.

Le cessioni sono volontarie e gratuite, esse avvengono in forma anonima attraverso un sistema centralizzato a gestione informatizzata, operante presso un Ufficio centrale del Dipartimento, nel quale confluiscono unitamente alle richieste di congedo solidale.

L’istanza, da presentare all’Ufficio di appartenenza deve indicare il numero di giorni necessari per assistere il figlio minore che necessita di cure costanti, non superiore a trenta, da fruire entro il 31 dicembre di ciascun anno, tenuto conto che l’articolo 22, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 57 del 2022 stabilisce che il congedo solidale può essere goduto solo dopo la completa fruizione dei giorni di congedo e di riposo ordinariamente spettanti.

L’interessato deve allegare all’istanza di cui al comma 1 adeguata certificazione comprovante lo stato di necessità di cure costanti, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata attraverso la compilazione di una scheda predisposta dall’Amministrazione.

Le istanze di congedo solidale successive alla prima, nel limite di centoventi giorni annui, seguono la stessa procedura e, per le patologie dichiarate non rivedibili nella scheda, è possibile il rinvio alla documentazione sanitaria già depositata.

L’attribuzione avviene attraverso il sistema centralizzato che raccoglie le cessioni e le richieste di assegnazione e assegna il congedo solidale.

Il sistema centralizzato opera secondo sessioni aventi cadenza mensile, articolate in tre fasi successive, di cui quella iniziale, della durata non inferiore a quattordici giorni, è riservata alla raccolta delle richieste di assegnazione, quella centrale, della durata non inferiore a sette giorni, alla raccolta delle cessioni e quella finale all’assegnazione del congedo solidale. Per il mese di dicembre le durate minime della fase iniziale e di quella centrale sono ridotte.

Nel caso in cui il numero di giorni di congedo solidale ceduti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite tra tutti i richiedenti secondo i seguenti criteri:

• assicurare l’assegnazione di giorni al maggior numero possibile di interessati, secondo proporzionalità rispetto all’entità della richiesta da ciascuno manifestata;
• assegnare, in favore di ciascun richiedente individuato, i giorni entro i limiti delle istanze rispettivamente presentate;
• redistribuire i giorni eventualmente residui della procedura di cui alla lettera a) attraverso meccanismi standard certificati di randomizzazione.

I giorni di congedo solidale eventualmente non assegnati nella singola sessione sono accantonati dal sistema centralizzato e riportati alla sessione successiva, ai fini del soddisfacimento di eventuali successive esigenze.

I giorni di congedo solidale non fruiti dal dipendente ricevente entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono reimmessi nel sistema centralizzato per essere assegnati dall’Ufficio centrale.

I giorni di congedo ordinario relativo all’anno in corso ceduti e non riassegnati dall’Ufficio centrale entro il 31 dicembre del medesimo anno possono essere nuovamente assegnati e fruiti entro i diciotto mesi successivi in adesione ai principi di cui all’articolo 9, comma 1, del d.P.R. n. 39 del 2018.

Sono espunti automaticamente dal sistema centralizzato, in quanto non più utilmente fruibili ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 57 del 2022:

  • i giorni di congedo ordinario, trascorso il termine di diciotto mesi dall’anno di spettanza previsto dall’articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018;
  • i giorni di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, decorso il termine del 31 dicembre dell’anno di riferimento.

La cessione del congedo solidale può anche avvenire in forma in forma diretta:

  • nelle more dell’attuazione del sistema centralizzato di cui al comma 1;
  • nelle ipotesi di particolare urgenza che il sistema centralizzato non riesce a soddisfare completamente o parzialmente;
  • con riferimento alle giornate di congedo ordinario relative all’ultimo semestre dei termini previsti dall’articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018;
  • con riferimento alle giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 relative all’ultimo semestre dell’annualità di riferimento.

La cessione diretta è effettuata in forma scritta mediante comunicazione dell’Ufficio di appartenenza del dipendente cedente all’Ufficio di appartenenza del dipendente ricevente.

L’ Ufficio di appartenenza del dipendente cedente, prima della trasmissione del congedo solidale ceduto deve verificare che i giorni ceduti sono quelli ancora spettanti, non ancora fruiti ed eccedenti le quattro settimane annue, quantificate nei limiti minimo di venti e massimo di ventiquattro giorni in ragione dell’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni nel corso dell’anno.
L’ Ufficio di appartenenza del dipendente ricevente, prima dell’assegnazione del congedo solidale, verifica la ricorrenza delle condizioni normative e provvede di conseguenza.

I giorni di congedo solidale non goduti dal dipendente ricevente entro il 31 dicembre devono essere restituiti al dipendente cedente a cura dell’Ufficio di appartenenza se ancora utilmente fruibili secondo i termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali.

L’ Ufficio di appartenenza del dipendente cedente provvede a ricollocare tali giornate nella posizione del dipendente.

Le giornate di riposo solidale restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che ne hanno giustificato la cessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di assegnazione, fermi restando, in capo ai beneficiari, i termini previsti dall’articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018 e dall’articolo 1 della legge n. 937 del 1977, rispettivamente, per la fruizione del congedo ordinario e del riposo ceduto.

Ove cessino le condizioni che hanno legittimato la concessione del beneficio, il dipendente ricevente ha l’obbligo di comunicarlo senza ritardo all’Ufficio di appartenenza, che lo dichiara decaduto dalla facoltà di fruirne, provvedendo alla loro materiale immissione nel sistema centralizzato ai fini di ulteriori assegnazioni, ovvero alla restituzione al diretto interessato nell’ipotesi di cessione diretta di cui all’articolo 6.

L’accordo relativo al congedo solidale è consultabile sul nostro sito al seguente link:

https://siulp.it/contrattazione/accordo-congedo-solidale/

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