Individuazione del preposto ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008

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Ultimo aggiornamento 11/01/2024

Con circolare Prot. 0020585 del 30 novembre 2023, il dipartimento della P.S. ha emanato direttive in ordine alla individuazione della figura prevista dall’articolo 2, comma 1 lett. e) del d.lgs. 81/08 (TUSL).

La circolare ricorda che il preposto svolge la funzione essenziale del controllo e della vigilanza, ed è individuato direttamente dalla legge e dalia giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni ad esso demandate, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio e che, pertanto, trattasi di “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Aggiunge, inoltre, che l’art. 3 comma l, lett. b), del D.M. n. 127/2019 (Individuazione dei dirigenti e preposti) lo definisce “soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, individuato sulla base dell’organizzazione dell’ufficio” e che le sue attribuzioni sono dettagliate all’art. 19 del TUSL che dispone che i preposti devono:

sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Sulla base delle esplicitate previsioni legislative, le peculiarità organizzative della Polizia di Stato rendono agevolmente individuabile la figura prevenzionale di specie sulla base dell’incarico e del ruolo svolti.

A titolo esemplificativo, nei servizi continuativi o che si articolano con una turnazione del personale, si potrà, di fatto, individuare agevolmente il preposto nel soggetto che è chiamato a svolgere un ruolo di sovrintendenza e di coordinamento degli altri dipendenti2. Il criterio in parola, risponderà anche ad esigenze di organizzazione e di all’interno dell’unità lavorativa e di chiarezza nei rapporti con i lavoratori, ai fini di una immediata identificazione del loro interlocutore.

Infine, atteso che il d.lgs. 81/08 non fornisce alcuna indicazione in merito alle modalità di individuazione del preposto, che pertanto sono da intendersi rimesse in capo al datore di lavoro, l’adempimento in parola potrà quindi essere formalizzato, in termini generali, per quel che attiene le attività ordinarie, in un allegato al documento di valutazione dei rischi, per dare evidenza che il datore di lavoro abbia provveduto a mettere in piedi un sistema di gestione della sicurezza aziendale, strutturato ed organizzato, secondo criteri chiari e adottabili in ognuno di detti contesti.

Nelle attività caratterizzate dall’esposizione a fattori di rischio specifici che richiedono dedicate procedure di sicurezza e conoscenze tecniche particolari – quali ad esempio quelle di polizia scientifica, di gestione dei poligoni di tiro, di artificiere, o che comportino l’utilizzo di apparecchiature che emettono agenti pericolosi per la salute (ad esempio fonti radiogene) – sarà necessario provvedere ad una individuazione del preposto secondo criteri che non comprendano soltanto la qualifica e la posizione gerarchica, ma anche la competenza, l’esperienza e la specifica formazione.

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