Inibito il porto d’armi senza licenza ai giudici onorari

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Ultimo aggiornamento 12/03/2021

Il principio è stato espresso dalla quinta sezione del Consiglio di Stato che ha confermato una decisione del Tar del Lazio e respinto il ricorso presentato da alcuni giudici onorari che chiedevano al ministero della Giustizia la restituzione del precedente tesserino di riconoscimento con la dicitura ‘valido ai fini del porto d’arma senza licenza.

Il Ministero, infatti, con la circolare del 18 gennaio 2018 della Direzione Generale dei magistrati aveva disposto il ritiro dei vecchi tesserini ancora in corso di validità e la sostituzione con i nuovi senza dicitura “tale licenza è consentita ai soli magistrati di professione cioè a coloro che stabilmente e istituzionalmente esercitano funzioni giurisdizionali”. Diversamente – si legge nella sentenza del Consiglio di Stato – sarebbe consentito il porto d’armi senza licenza a chi svolge in via principale non l’attività di magistrato onorario ma un’altra attività lavorativa e professionale.

Del resto nulla impedisce a chi svolge funzioni di giudice onorario di domandare la normale licenza di porto d’armi ove stimi avere necessità di portare armi al seguito con possibilità di rinnovarla anche quando sarà cessato dall’ufficio.

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