La pensione di privilegio

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Ultimo aggiornamento 17/05/2024

Si tratta di una prestazione pensionistica riconosciuta in seguito a infermità o lesioni contratte per causa di servizio.

Dal 6 dicembre 2011, con l’articolo 6, decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011 (“riforma Monti-Fornero”), sono stati abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata per tutti i dipendenti pubblici, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Per il personale della Polizia di Stato il diritto alla pensione di privilegio si consegue secondo quanto previsto dall’articolo 67, decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973.

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Il trattamento pensionistico di privilegio potrà quindi essere riconosciuto anche qualora l’infermità/lesione sofferta dall’interessato non abbia determinato l’inidoneità al servizio, e ciò in quanto il succitato articolo non prevede l’inidoneità al servizio.

Il dipendente che riporti lesioni o infermità ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al d.p.r. 915/1978, a seguito di fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante, ha diritto:

–    alla pensione, se le lesioni o le infermità non siano suscettibili di miglioramento (articolo 67, d.p.r. 1092/1973);

–    a un assegno rinnovabile, nel caso in cui le lesioni o le infermità siano riconosciute suscettibili di miglioramento (articolo 68).

–    a un’indennità una tantum commisurata a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità dell’infermità riscontrata nel caso le infermità o lesioni siano ascrivibili alla tabella B annessa al d.p.r. 915/1978 e successive modificazioni (articolo 69 del Testo Unico 1092/1973 e articolo 4, comma 2, legge 9/1980).

L’articolo 67, comma 2, T.U. 1092/1973 prevede che la pensione privilegiata sia pari all’importo della base pensionabile (100%) se l’infermità è ascritta alla 1^ categoria, o al 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% se le infermità sono ascritte rispettivamente alla 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^ e 8^ categoria.

Se il dipendente ha raggiunto l’anzianità prevista per il conseguimento della pensione ordinaria e indicata dall’articolo 52 del T.U. 1092/1973 (15 anni di servizio), la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata del 10% (articolo 67, comma 4), se più favorevole rispetto all’importo previsto dal secondo comma.

Se le infermità sono ascritte alla 7^ o all’8^ categoria, è previsto un aumento dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile, per ogni anno di servizio utile in favore di coloro che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo senza aver maturato l’anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale. La pensione privilegiata in questo caso non può superare il 44%.

L’assegno rinnovabile, di misura uguale alla pensione, viene concesso per periodi da due a quattro anni, al termine dei quali o viene commutato in pensione a vita dal giorno successivo alla scadenza, o viene concessa una indennità una tantum, se l’infermità risulta ascrivibile alla tabella B, o viene revocato, se la menomazione non viene più riscontrata o non risulta essere classificabile fra quelle previste dalle tabelle A e B, con contestuale ripristino della pensione ordinaria dal giorno successivo alla scadenza dell’assegno rinnovabile.

L’indennità una tantum è pari alla pensione privilegiata di 8^ categoria, per una o più annualità fino a un massimo di cinque. Qualora il giudizio della commissione medico-ospedaliera preveda un numero di annualità superiore, si dovrà operare in via amministrativa la limitazione alle cinque annualità.

Qualora al dipendente spetti la pensione ordinaria, l’indennità una tantum è pari al valore differenziale tra l’importo della pensione privilegiata di 8^ categoria e l’importo della pensione ordinaria.

Per ottenere la pensione di privilegio sono necessari due accertamenti:

l’accertamento clinico, a opera della CMO e l’accertamento del nesso di causalità di competenza del comitato di verifica per le cause di servizio.

Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l’infermità/lesione. L’accertamento del nesso di causalità da parte del comitato di verifica costituisce accertamento definitivo.

In presenza di più infermità individuate come ascrivibili a una determinata categoria, per effetto del cumulo, da parte della commissione medica, ai fini dell’attribuzione della pensione di privilegio andranno considerate esclusivamente quelle riconosciute come dipendenti da causa di servizio da parte del comitato di verifica per le cause di servizio.

Ai fini dell’individuazione della categoria di ascrizione delle infermità, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, legge 9/1980.

Nei casi di aggravamento delle infermità o lesioni per le quali sia stato già attribuito il trattamento privilegiato nelle sue diverse forme, il dipendente può produrre domanda di revisione per aggravamento senza limiti di tempo. La pensione o l’assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La domanda di pensione di privilegio può essere presentata all’INPS attraverso il servizio online dedicato o attraverso enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. 

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

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