L’assegnazione temporanea spetta per ciascun figlio

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Il principio è stato affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) con la Sentenza n. 02350/2021 del 22 novembre 2021.

La causa è stata incardinata da un ricorso prodotto da un Agente della Polizia di Stato che, dopo aver ottenuto con un precedente ricorso, in occasione della nascita del primo figlio, l’assegnazione temporanea a una sede di servizio situata nella città o nella provincia di residenza, ai sensi dell’art. 42 bis D. Lgs. 151/2001, chiedeva con una seconda istanza il medesimo beneficio a seguito e a causa della nascita del secondo figlio.

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