Le nuove regole sui congedi per Malattia dei figli

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La Legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) modifica le regole per i genitori lavoratori che assistono i figli malati. La nuova norma amplia le tutele per i figli biologici, raddoppia i giorni di permesso e sposta il limite di età del minore a quattordici anni ma a causa di un mancato coordinamento tra gli articoli del Testo Unico genitorialità crea una disparità per chi ha bambini in adozione o affidamento. Se per i congedi parentali la riforma uniforma i diritti di tutti, per i permessi di malattia i figli adottivi restano indietro. Mentre i genitori naturali godono di un sostegno prolungato, chi adotta affronta limiti di età ridotti. Questa differenza genera un trattamento diverso tra le famiglie proprio nel momento in cui il legislatore dichiara di voler favorire la flessibilità tra vita privata e lavoro.

Il legislatore è intervenuto sull’articolo 47 del Dlgs 151/2001 per potenziare il diritto dei genitori naturali. Per i bambini che hanno un’età compresa tra zero e tre anni, la legge non prevede limiti di tempo. Il genitore può astenersi dal lavoro per l’intera durata della malattia del piccolo. La novità principale riguarda invece la fascia d’età successiva. Prima della riforma, i genitori avevano diritto a soli cinque giorni di permesso all’anno fino agli otto anni del bambino. Con la nuova Legge di Bilancio, il limite sale a dieci giorni lavorativi ogni anno per ciascun genitore. Inoltre, la tutela non si ferma più agli otto anni ma prosegue fino al compimento del quattordicesimo anno di età. Se un ragazzo di dodici anni si ammala, oggi i suoi genitori possono utilizzare questi permessi, cosa che in passato era impossibile.

Nonostante l’intento di favorire la natalità, le regole per chi adotta un minore sono rimaste ancorate al vecchio sistema a causa del mancato aggiornamento dell’articolo 50 del testo unico. Per i genitori adottivi o affidatari la situazione attuale prevede:

  • per malattia del figlio tra zero e sei anni il congedo non ha limiti di durata;
  • per la malattia del bambino tra i sei e gli otto anni spettano dieci giorni all’anno per ciascun figlio;
  • se il minore entra in famiglia tra i sei e i dodici anni, il permesso di dieci giorni spetta solo per i primi tre anni dall’ingresso nel nucleo familiare;

Questo significa che la protezione legale è meno estesa rispetto a quella dei figli naturali. Mentre un genitore biologico assiste il figlio fino a quattordici anni, il genitore adottivo perde ogni diritto al congedo non appena il bambino compie otto anni, a meno che l’adozione non sia avvenuta in età scolare avanzata.

La disparità nasce dal fatto che il legislatore ha corretto le norme sui congedi parentali (articoli 32, 33, 34 e 36), portando per tutti il limite a quattordici anni, ma ha dimenticato di aggiornare l’articolo che si occupa specificamente delle malattie per i figli adottivi. Se si mette a confronto il nuovo articolo 47 con l’articolo 50, emerge un paradosso evidente. Un bambino di nove anni nato da genitori biologici permette loro di restare a casa dal lavoro per dieci giorni in caso di influenza. Al contrario, se lo stesso bambino di nove anni è stato adottato all’età di un anno, i suoi genitori non hanno diritto a nessun giorno di permesso perché il termine degli otto anni è già passato.

 

Età del figlio                      Figli biologici                         Figli adottivi / affidati

0 – 3 anni                            Congedo senza limiti                 Congedo senza limiti

3 – 6 anni                            10 giorni annui                        Congedo senza limiti

6 – 8 anni                            10 giorni annui                        10 giorni annui

8 – 14 anni                          10 giorni annui                        Nessun congedo previsto

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