Le PA non possono affidare incarichi di consulenza ai pensionati

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Le Pubbliche amministrazioni non possono affidare incarichi di consulenza ai pensionati

Il principio è stato ribadito dalla Corte dei conti del Lazio, sulla scorta dell’orientamento della giurisprudenza già applicata negli ultimi anni, in una delibera in cui si rafforza il principio per il quale il personale in quiescenza delle pubbliche amministrazioni può svolgere soltanto attività di formazione e ricoprire ruoli che non prevedono mai compiti di dirigenza e direzione.

La delibera della Corte dei conti riscontra un parere richiesto da una amministrazione comunale che domandava se fosse possibile o meno conferire un incarico temporaneo, straordinario e a titolo oneroso, al responsabile finanziario del servizio tributi dell’Ente, collocato in pensione, e se la prestazione si potesse considerare solamente come una semplice condivisione dell’esperienza maturata dall’ex funzionario e non come una consulenza.

La Corte dei Conti, nella sua risposta, ha richiamato il Decreto legislativo n.95 del 6 luglio 2012, che all’articolo 5 impone il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nelle amministrazioni dello Stato, nelle Regioni, nelle Province nei Comuni e nelle Autorità indipendenti, come la Consob, in generale tutte quelle previste nel Testo unico del pubblico impiego e quelle rientranti nel conto economico consolidato della Pa dell’Istat.

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Lo scopo che ispira la normativa è quello di favorire il ricambio generazionale nella Pubblica amministrazione italiana in cui lavorano, secondo i dati Istat, circa 100mila pensionati, dei quali 80mila soltanto nell’Istruzione e nella Sanità.

Peraltro, secondo l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, quattro dipendenti pubblici su dieci in età da lavoro, hanno un’età compresa tra i 50 e i 59 anni, mentre il 16 per cento è un over 60.

Secondo quanto affermato dai giudici contabili, sulla base della legge, chi riceve un assegno di pensione nelle Pa può svolgere soltanto attività di formazione e ricoprire ruoli che non prevedono mai compiti di dirigenza e direzione.

“La tassatività delle fattispecie vietate dal Legislatore, dunque, fa sì che le attività consentite, per gli incarichi si ricavino a contrario, rispetto al dettato normativo” si legge nella delibera della Corte dei conti, che in altre pronunce recenti, come anche due circolari risalenti al 2014 e al 2025, ha circoscritto il divieto ritenendo che non possa estendersi ad esempio ad “attività di mera condivisione” come la “formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto”.

I giudici hanno ricordato, infine, di fare riferimento in ogni caso all’oggetto dell’incarico per valutare se rientri o meno nel divieto. Sono esclusi dall’applicazione di questa norma, ad esempio, incarichi retribuiti di consulenza alle persone collocate in quiescenza relativi a progetti del Pnrr gestiti da Pa, come Regioni ed enti locali

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