Percentuali pensionistiche e ricalcolo pensioni militari e equiparati: Estesa la platea dei beneficiari

11626

Dell’argomento ci siamo più volte occupati  (flash n. 11 del 18 marzo 2017; n. 39 del 15 settembre 2018; n. 44 del 21 ottobre 2018; n. 50 del 24 novembre 2018; n. 43 del 26 ottobre 2019; n.18 del 30 aprile 2020; n. 28 del 16 luglio 2021; n. 32 del 12 Agosto 2021), seguendo, volta per volta, il corso dell’andamento giurisprudenziale delle Sezioni territoriali della Corte dei Conti.

Con la circolare numero 107 del 14 luglio 2021, visionabile nell’apposita sezione del nostro sito, l’INPS ha recepito quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021 che ha, di fatto, dato una lettura definitiva della disciplina in materia di pensione per il personale del comparto difesa e per alcune figure assimilate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).

Invero, la pronuncia in argomento ha, fornito definitivi chiarimenti sul calcolo del trattamento pensionistico in sistema misto, riferito alla quota retributiva, per coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali.

Il problema nasceva proprio dalla struttura del sistema pensionistico misto in base al quale, per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, una quota viene calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo.

advertise

E’ utile ricordare che i due quesiti su cui la Corte si è espressa riguardano l’aliquota di rendimento per il calcolo delle pensioni di coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di contributi e che al 31 dicembre 1995, ossia l’ultimo anno di retributivo prima del passaggio al contributivo, potevano vantare:
– tra i 15 e i 18 anni di contributi;
– meno di 15 anni di contributi.

Per quanto riguarda il primo quesito, la Corte ha interpretato il citato articolo 54 stabilendo che la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto” deve essere calcolata in base all’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente annuo del 2,44 per cento.

Per quanto riguarda il secondo quesito, la Corte ha risposto che l’aliquota del 44 per cento non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni.

Oggi, le Sezioni Unite della Corte dei Conti sono ritornate sull’argomento a causa di una serie di ricorsi pervenuti alle sezioni territoriali proposti da personale militare inquadrato nel sistema pensionistico cd. “misto” ma avente anzianità contributiva al 31.12.1995 inferiore a 15 anni e, dunque, escluso dal beneficio accordato dalla sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021 la quale, nel richiamare il computo dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato alla predetta data, precisa che tale dispositivo dovrà applicarsi solo al personale provvisto di anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni.

Ciò perché nel frattempo, alcune sezioni territoriali della Corte dei Conti hanno accolto i ricorsi di militari nelle stesse condizioni dei precedenti ricorrenti ma che al 31.12.1995 vantavano meno di 15 anni di servizio utile, statuendo, tra le altre cose, con condivisibile logica e puntualità che “…una lettura costituzionalmente orientata del decisum delle Sezioni Riunite, impone all’interprete di non dare vita a trattamenti differenziati a fronte del medesimo presupposto fattuale”.
Inoltre, anche la Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello ha accolto nel frattempo il ricorso di un finanziere che alla data del 31.12.1995 aveva maturato circa 12 anni di servizio utile, statuendo che “ … l’unico coefficiente applicabile ai militari cessati con un’anzianità di servizio inferiore, alla data del 31.12.1995, ai 18 anni sia quello del 2,445%, posto che, per effetto dell’entrata in vigore della legge 335/1995, ai fini che qui rilevano, non assume più alcun peso la distinzione under/over 15 anni” (cfr. sentenza di appello CdC n. 41/2021).

Alcuni giorni fa le sezioni riunite del Giudice delle pensioni hanno depositato la Sentenza n. 12/2021/SR/QM/SEZ del 9 settembre 2021 che mette la parola fine anche all’annosa questione sull’applicabilità dell’art 54 (con l’aliquota del 2,44% di cui alla precedente sentenza nr delle SSRR) anche al personale militare con meno di 15 anni al 31.12.1995.
Ebbene, il Collegio ha ritenuto applicabile la predetta aliquota del 2,44 anche per i cd “under 15”, perchè anche loro, come tutti i militari, sono destinatari dell’art 54.

Come già precedentemente precisato sia le sentenze del Giudice delle pensioni che le circolari in argomento dell’INPS non prendono in considerazione il personale della Polizia di Stato. E’ abbastanza ovvio che si viene così a concretizzare una sperequazione pensionistica, tra il personale militare e quello a status civile, assolutamente ingiustificata alla luce della legislazione primaria che disciplina i trattamenti normativi ed economici all’interno del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Sulla questione il SIULP è già intervenuto con una nota inviata al Ministro dell’Interno, il cui contenuto è stato pubblicato sul n. 11 del 19 marzo 2021 di questo notiziario.

Già detto, la rimozione di queste insostenibili sperequazioni all’interno del Comparto Sicurezza difesa e soccorso pubblico formerà oggetto di una specifica pregiudiziale che il SIULP ha posto sul tavolo del rinnovo del contratto di lavoro nell’ambito del cosiddetto “pacchetto specificità” che dovrà anche riguardare la definizione del problema della previdenza complementare per la quale da tempo sollecitiamo una soluzione espressamente “dedicata”.

Advertisement