Legittima diversa progressione di carriera del ruolo dei commissari ad esaurimento

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Ultimo aggiornamento 13/02/2021

E’ Legittima la scelta legislativa operata dal riordino delle carriere di prevedere, per i Vice Commissari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato vincitori del concorso interno a 436 posti indetto con decreto del 12.04.2019, la promozione a Commissario capo dopo quattro anni di servizio nella qualifica di Commissario, a differenza di quanto previsto per i colleghi vincitori del precedente concorso a 1.500 posti
che conseguono, invece, la stessa promozione dopo soli due anni e tre mesi.

Il principio è stato enunciato dal T.A.R. del Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 00328/2020 del 28 settembre 2020. Il ricorso era stato proposto da un gruppo di colleghi vincitori del concorso interno a 436
posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato (indetto con decreto del 12.04.2019) che hanno agito per evidenziare l’illegittimità della disparità di trattamento operata dalla scelta del legislatore.

In ragione della pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 2, co. 1, lett. t), punto 1, del d.lgs n. 95 del 2017 (disposizione riferita al concorso precedente), sollevata con riferimento ad una pretesa retrodatazione dell’inquadramento, del tutto affine a quella oggetto del ricorso che interessa, il citato Tribunale, con ordinanza collegiale n. 72/2020 del 14.02.2020, aveva disposto la sospensione del giudizio.

Dopo la dichiarazione di inammissibilità delle questioni proposte, da parte della Corte Costituzionale, con sent. 14 febbraio 2020, n. 21, i ricorrenti hanno deciso di proseguire il giudizio che è stato definito con la sentenza n. 00328/2020 del 28 settembre 2020 con cui il TAR del Friuli ha rigettato il ricorso con condanna alle spese.

Nelle motivazioni della sentenza si legge che il trattamento che i ricorrenti contestano discende direttamente da una disposizione di legge, cioè l’art. 2 comma 1, lett. t), punto 2 del d.lgs. 95/2017 e che “”la pretesa parificazione con il regime previsto per i vincitori del precedente concorso a 1.500 posti potrebbe quindi conseguire solo ad un intervento manipolativo sulla disposizione di legge, ad opera della Corte Costituzionale, non essendo invece concepibile un potere di disapplicazione di una norma primaria per contrarietà alla Costituzione””.

Inoltre, anche alla luce della motivazione della sentenza 21/2020 sopracitata, il Tribunale ritiene che non sussistano ulteriori profili di incostituzionalità che possano giustificare una rimessione alla Consulta, in quanto “”la riduzione del tempo necessario per conseguire la qualifica superiore rappresenta una misura compensativa, approntata dal legislatore con propria discrezionalità politica al fine di porre rimedio al disallineamento di carriera verificatosi a danno del personale della Polizia di Stato, nel cui ambito, diversamente dalle altre forze di polizia, il ruolo direttivo speciale originariamente previsto non è mai stato
concretamente attivato. E’ quindi conforme a ragionevolezza e buon andamento che tale misura compensativa sia stata declinata differentemente nei due successivi concorsi, essendo questi rivolti in via esclusiva a due diverse categorie di soggetti e disciplinati proprio tenendo conto del difforme grado di pregiudizio patito alle rispettive aspirazioni di carriera””.

In particolare, conclude il TAR Friuli, il concorso a 1.500 posti (art. 2 comma 1, lett. t), punto 1, del d.lgs. 95/2017) era “riservato ai sostituti commissari , in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334” e cioè a soggetti che, nelle predette annualità, erano “ appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale dipubblica sicurezza ”, e avevano “ maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo” (così l’art. 25 del d.lgs. citato). Il successivo concorso, cioè quello degli odierni ricorrenti (art. 2 comma 1,lett. t), punto 2 del d.lgs. 95/2017) era invece “riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334” , quest’ultimo rivolto al “personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore – sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza”, senza ulteriori requisiti di anzianità (cfr. l’art. 16 del d.lgs. citato). È quindi del tutto ragionevole, secondo il TAR Friuli, che la prima categoria, che per la maggiore anzianità di servizio è stata particolarmente pregiudicata dalla mancata attivazione del ruolo direttivo speciale, sia stata oggetto di un regime compensativo più favorevole in punto di progressione di carriera.

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