Linee di indirizzo concernenti l’utilizzo delle piattaforme digitali e dei social media

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Ultimo aggiornamento 29/09/2023

Utilizzo dei social network e di applicazioni di messaggistica da parte degli operatori della Polizia di Stato

Con nota n. 555/VI/SD prot. 0012374 del 26 settembre, a firma del Capo della Polizia, sono state richiamate le linee di indirizzo concernenti l’utilizzo delle piattaforme digitali e dei social media da parte del personale di polizia già impartite con la nota di prot. 555DOC/C/SPEC/SPMAS/5428/19, del 24 ottobre 2019.

Nello specifico, la nota ribadisce che gli appartenenti alla Polizia di Stato, in relazione alle delicate funzioni che sono chiamati ad assolvere, sono assoggettati a un particolare regime giuridico. Ciò impone nell’utilizzo delle piattaforme di messaggistica e dei social media una rigorosa disciplina comportamentale, che si concretizza principalmente nel dovere di «non rivelare a terzi informazioni e dati, né pubblicare notizie, immagini ovvero audio relativi ad attività di servizio che, anche se apparentemente insignificanti, possono arrecare nocumento all’efficacia dei servizi di polizia e, in generale, alla funzionalità dell’Amministrazione ovvero alla privacy di terze persone…»’, cui si aggiunge il dovere di «interagire nel web tenendo un comportamento sempre improntato al massimo rispetto dei principi costituzionali, delle libertà fondamentali, della dignità della persona e di non discriminazione… in modo da evitare che il contenuto delle esternazioni individuali, di qualunque tipo, anche non verbali, possa essere equivocato o addirittura travisato e comunque strumentalizzato, con conseguente nocumento all’immagine e imparzialità della Polizia di Stato…».

La nota, pertanto rinnova la sensibilizzazione al personale di polizia affinché utilizzi consapevolmente e con accortezza le piattaforme di messaggistica e i social media, richiamando in particolare la necessità della stretta osservanza dei doveri di riserbo e continenza.

Doveri la cui violazione – in aggiunta ai rifessi negativi sull’immagine pubblica della Polizia di Stato- comporta oltre all’applicazione di sanzioni disciplinari anche la configurabilità di responsabilità penali, correlate all’eventuale violazione delle disposizioni a presidio del segreto degli atti di indagine e del segreto d’ufficio.

Invero, precisa la nota, la ripresa video di un’attività di servizio deve ritenersi parte integrante della relazione di servizio, dell’annotazione dell’attività compiuta ovvero dello specifico atto di polizia giudiziaria posto in essere. Da qui l’applicabilità della disciplina penalistica prevista a tutela del segreto. Peraltro, la diffusione di fotografie o video che ritraggano persone (identificate o identificabili) coinvolte in interventi di polizia potrebbe dare luogo a un illecito trattamento di dati personali, con ‘irrogazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Dipartimento della pubblica sicurezza (come peraltro accaduto di recente) e la correlata responsabilità del personale dipendente per danno erariale. L’illecito trattamento di dati personali potrebbe, infine, essere oggetto di azione risarcitoria sul piano civile.

Pertanto, nei casi in cui sia necessario raccogliere la documentazione fotografica o audio- video di specifiche attività di polizia (ad es. in occasione della commissione di reati o di turbamento dell’ordine pubblico) gli operatori potranno utilizzare i dispositivi di ripresa privati (es. smartphone) quando siano indisponibili gli strumenti in dotazione a ciò destinati (es. body-cam, videocamere) o gli operatori adibiti allo specifico servizio (ad es. il personale della Polizia scientifica), con la precisazione che a tali riprese devono ritenersi applicabili le prescritte norme penali e disciplinari.

In tali casi, le riprese fotografiche e audio-video effettuate per finalità di polizia dovranno essere tempestivamente trasferite sul supporto di memoria digitale messo a disposizione dall’ufficio incaricato di conservare la documentazione probatoria e cancellate dal dispositivo personale.

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