ll trasferimento non comporta revoca per la morte dell’assistito

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Ultimo aggiornamento 21/12/2023

l trasferimento della sede di lavoro per assistere un disabile non comporta revoca per il solo fatto della morte dell’assistito

Un nostro iscritto ci chiede se il trasferimento per assistenza a diversamente abili sia soggetto a revoca in caso di morte della persona assistita.

La risposta è no.

Il venir meno dei presupposti, infatti, può solo dare luogo all’attivazione ex abrupto di un nuovo iter che necessita di ulteriori valutazioni.

In tal senso la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 34090 del 6 dicembre 2023, ha accolto la pretesa di una dipendente ministeriale che ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al trasferimento per stare vicino a un familiare disabile, respingendo la tesi dell’amministrazione e ritenuto non rilevante il fatto che nel corso del giudizio di appello il familiare disabile fosse deceduto.

I Giudici di piazza Cavour hanno spiegato che il venir meno, nel corso del processo, di un fatto costitutivo anteriormente esistente e per il quale vi sia già stato accoglimento della domanda può operare secondo diverse modalità. Infatti, può comportare l’immediato ripristino della situazione su cui esso incide, oppure il ripristino può avvenire solo a certe e ulteriori condizioni.

Questa regola generale incontra però un limite quando si tratti, come nel caso in esame, di un trasferimento che, una volta disposto, non può essere revocato ex abrupto per il solo venir meno delle condizioni che in origine lo giustificavano, dovendosi invece seguire le regole proprie della mobilità dei pubblici dipendenti ispirate dalla necessità di rispettare le priorità fra più aspiranti e di verifiche sulla disponibilità dei posti.

In altre parole, un nuovo trasferimento della donna in direzione opposta necessita di ulteriori valutazioni rispetto al posto da riassegnare, che in ipotesi potrebbe anche non esistere più o essere stato legittimamente assegnato ad altri.

Ciò porta a dire che il nuovo trasferimento, per quanto basato sul venir meno in corso di causa del presupposto fattuale che l’aveva legittimato, non estingue retroattivamente il preesistente diritto della lavoratrice.

Nel caso in esame, dunque, ha concluso la Cassazione, il diritto della lavoratrice esisteva quando il trasferimento fu attuato e il successivo venir meno dei suoi presupposti legali non lo estingue, ma eventualmente radica il presupposto (o uno dei presupposti) affinché sia disposto un nuovo procedimento in base a una situazione soggettiva nuova e diversa, estranea al giudizio instaurato.

Di qui il rigetto del ricorso e la condanna del ministero al pagamento delle spese di lite.

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