Dal 1° giugno 2023 entra a regime la maggiorazione dell’Assegno unico prevista per i nuclei con entrambi i genitori lavoratori dipendenti (per un massimo di 30 euro mensili in più per ogni figlio, in base all’ISEE), con un potenziamento a beneficio dei genitori rimasti vedovi.
L’incremento si applica per un periodo di tempo pari a 5 anni nel caso in cui uno dei due genitori sia deceduto – a partire dalla mensilità di giugno 2023.
La fonte normativa è costituita dall’articolo 22 del Decreto (DL 48/2023) il quale dispone che la maggiorazione dell’importo relativo all’Assegno unico e universale per figli a carico minori o maggiori di 18 anni e fino a 21 anni a determinate condizioni sia riconosciuta nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, qualora l’altro sia deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento.
Nello specifico, la maggiorazione viene erogata d’ufficio per il secondo percettore dell’Assegno ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore verificatisi nell’anno di competenza in cui è riconosciuto il sussidio, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della domanda, ove l’altro risulti deceduto, nell’ambito del limite di godimento dell’Assegno.