Mancata contribuzione e prescrizione

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Un nostro iscritto ci scrive affermando di aver verificato dal proprio estratto conto contributivo INPS la mancanza di alcuni periodi di contribuzione riferiti a precedenti prestazioni di lavoro nel settore privato. Essendo passati ormai dieci anni, la ex azienda ritiene di non essere tenuta a conservare la relativa documentazione né è in possesso dei vecchi cedolini paga. Ci viene chiesto se sia possibile in qualche modo recuperare quei contributi.

I contributi INPS vanno in prescrizione dopo cinque anni, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro sia ancora in essere (articolo 28 della legge n. 689/1981).

L’unica possibilità sarebbe stata quella di presentare una richiesta all’INPS o al datore di lavoro entro i cinque anni, così da interrompere i termini di prescrizione, ma se non ha mai chiesto i contributi omessi nei cinque anni successivi, allora in effetti è scattata la prescrizione.

Diverso sarebbe il caso in cui il datore di lavoro fosse lo stesso anche oggi poiché la sussistenza del rapporto di lavoro, in quel caso, sarebbe stata rilevante perché l’infrazione in essere sarebbe denunciabile e sanabile (omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro, di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016). Ci sono due diverse fattispecie sanzionatorie:

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  • reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro per omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui,
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro se l’importo omesso è inferiore.

Di fatto, il vecchio datore di lavoro potrebbe anche costituire una rendita vitalizia, strumento INPS finalizzato appositamente a colmare i vuoti contributivi dovuti a versamenti caduti in prescrizione. Occorrerebbe accordarsi in questo senso con la ditta, per avere i contributi che in alternativa il lavoratore potrà versarsi da solo usando il medesimo strumento.

Infine, è bene precisare che al di là della scadenza dei termini di prescrizione, il lavoratore può comunque denunciare l’omesso versamento allo scopo di intentare una azione di risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro inadempiente, in base all’articolo 2116 del Codice civile.

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