Maturazione congedo ordinario durante la frequenza del corso di formazione

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Ultimo aggiornamento 06/09/2023

Maturazione congedo ordinario durante la frequenza del corso di formazione per Vice Commissario e Vice Ispettore della Polizia di Stato a seguito di superamento di concorso interno o pubblico.

In merito alla richiesta di conoscere l’orientamento dell’Amministrazione in merito alla maturazione del congedo ordinario da parte del personale posto in aspettativa speciale, ai sensi dell’art. 28′ della legge 10 ottobre 1986, n. 668, durante la frequenza del corso di formazione per vice commissario e vice ispettore della Polizia di Stato, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale ha rappresentato quanto segue:

l’art. 49, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, prevede che “/ congedi degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova, vice ispettore in prova e vice commissario in prova sono disciplinati dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione”.

In merito, l’art. 23 del decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 1983, nel premettere, al primo comma, che “Gli allievi ed i frequentatori fruiscono del congedo ordinario durante i periodi per i quali è programmata la sospensione dell’attività didattica”, ha quantificato, al comma successivo, i giorni spettanti, stabilendo che “Agli allievi agenti, agli allievi ispettori […] spettano rispettivamente 10, 30 […] giorni di congedo ordinario”.

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