Modalità di rinuncia alla promozione sostituto commissario

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Modalità di rinuncia alla promozione alla qualifica di sostituto commissario per integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari

Con la circolare n. 333/1SP/1/SEZ.2/UPC/0007347 del 1° marzo 2023 la Direzione Centrale per gli affari Generai e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, ha diramato istruzioni al riguardo delle modalità di rinuncia alla promozione alla qualifica di sostituto commissario in relazione allo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera r-quater), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2020, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio al 10 gennaio 2023, con decorrenza dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

La circolare sottolinea che, come già evidenziato nella citata circolare del 28 febbraio 2023 n.14, il personale interessato al predetto scorrimento di graduatoria, in massima parte, è altresì interessato alle procedure di scrutinio per la promozione ordinaria riferite al 1° gennaio 2023, con attribuzione della denominazione di “coordinatore”, in presenza dei requisiti previsti, dopo quattro anni di effettivo servizio nella nuova qualifica, nonché alle stesse procedure riferite al 1° gennaio 2024, con attribuzione della denominazione di “coordinatore”, in presenza dei medesimi requisiti.

Tale personale, ove rinunci alla promozione per scorrimento, sarà successivamente esaminato ai fini della promozione alla qualifica di sostituto commissario con procedura di scrutinio, in presenza dei requisiti soggettivi previsti, alla maturazione dei 4 anni nella qualifica.

I dipendenti che siano, invece, intenzionati a beneficiare dello scorrimento di graduatoria in oggetto, se in servizio alla data del 1° gennaio 2023, sono promossi alla qualifica di sostituto commissario con decorrenza giuridica ed economica dalla già menzionata data. Per tale personale l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”, in presenza dei requisiti previsti, sarà conferita ai sensi del citato articolo 1-bis, comma 2, lettera a), dopo sei anni di effettivo servizio nella nuova qualifica.

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Le eventuali rinunce andranno comunicate dagli interessati entro 30 giorni a decorrere dal 1° marzo, data di emanazione della circolare. Tale possibilità, considerato che si tratta di un inquadramento ope legis senza frequenza del corso di formazione, come avvenuto per i colleghi che hanno conseguito la stessa qualifica con il riordino, è stata rivendicata dal SIULP e opportunamente fatta propria dall’Amministrazione.

Alla luce di quanto evidenziato dal Dipartimento i colleghi Ispettori Superiori con anzianità nella qualifica dal 1° gennaio 2017 dovranno effettuare alcune determinanti valutazioni circa la convenienza di partecipare alla procedura concorsuale ovvero rinunciarvi. In particolare, dovranno tener conto delle seguenti variabili:

  • L’art. 61 d.P.R. 335/1982 prevede che allo scrutinio per merito comparativo che costituisce l’ordinario sistema di avanzamento alla qualifica di Sostituto Commissario, non è ammesso il personale che nei tre anni precedenti lo “scrutinio” stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Di conseguenza, chi versa in detta condizione ha convenienza a partecipare alla procedura;
  • l’art. 62 del d.P.R. 686/1957 fissa nella misura di 60/100” il coefficiente complessivo minimo per l’idoneità alla promozione nello scrutinio per merito comparativo. Se si rientra in detto punteggio può essere certamente conveniente rinunciare allo “scorrimento integrale della graduatoria del concorso per 1.000 Sostituti Commissari” ed acquisire tramite “scrutinio” la qualifica di Sostituto Commissario (si avrà la medesima decorrenza dell’1.1.2023) e quindi poi l’attribuzione della denominazione di Coordinatore dopo 4 anni (1.1.2027) anziché 6 (1.1.2029).
  • I colleghi Ispettori Superiori, che andranno in quiescenza prima del 1.1.2027, e che pertanto non acquisiranno, comunque sia, la denominazione di Coordinatore, la decisione tra diventare Sostituti Commissari tramite “scrutinio” o con lo “scorrimento” dipende dalla posizione rivestita in ruolo. Ciò perché i colleghi che accetteranno di partecipare alla procedura di “scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 Sostituti Commissari” seguiranno in ruolo coloro che acquisiranno la qualifica di Sostituto Commissario attraverso lo “scrutinio per merito comparativo”.

Per quel che concerne la situazione dei colleghi Ispettori Superiori con anzianità nella qualifica dal 1° gennaio 2018, le valutazioni dovranno tener conto delle seguenti variabili:

  • Per i colleghi che andranno in pensione per limiti di età prima del 2028 è conveniente lo “scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, del concorso che interessa. Essi, con lo “scorrimento” o con lo “scrutinio”, non riusciranno ad acquisire la denominazione di Coordinatore prima della pensione, ma lo “scorrimento” garantisce loro la promozione a Sostituto Commissario il 1.1.2023 anziché il 1.1.2024.
  • Per tutti gli altri colleghi, invece, sarebbe conveniente rinunciare allo “scorrimento” che da un lato garantirebbe loro l’anticipo di un anno (1° gennaio 2023) della promozione a Sostituto Commissario rispetto allo “scrutinio” (decorrenza successiva 1° gennaio 2024), dall’altro li penalizzerebbe sotto l’aspetto dell’attribuzione della denominazione di Coordinatore (1° gennaio 2029 con lo “scorrimento” e 1° gennaio 2028 con lo “scrutinio”). Al riguardo, appare opportuno ricordare che, ferma restando l’applicazione dell’art. 62 del d.P.R. 686/1957, tutte le assenze senza assegni hanno grande rilevanza ai fini della maturazione dei 6 anni richiesti per essere scrutinati Sostituti Commissari, poiché incidono sulla anzianità di servizio producendo una decurtazione della stessa che potrebbe risultare decisiva. Va da sé, infine, che la denominazione di Coordinatore garantisce un parametro stipendiale più elevato e ciò rileva ai fini pensionistici.

Per quel che concerne la situazione dei colleghi Ispettori Superiori con anzianità nella qualifica dal 1° gennaio 2019 e 1° gennaio 2020, lo “scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 Sostituti Commissari” è chiaramente conveniente.

Gli Ispettori Superiori con anzianità nella qualifica dal 1° gennaio 2019 guadagnano 2 anni nella promozione a Sostituto Commissario (1° gennaio 2023 con lo “scorrimento” anziché 1° gennaio 2025 con lo “scrutinio”), mentre per quanto riguarda l’attribuzione della denominazione di Coordinatore non avranno cambiamenti (1.1.2029, tanto con lo “scorrimento” che tramite lo “scrutinio”).

Gli Ispettori Superiori con anzianità nella qualifica dal 1° gennaio 2020 guadagnano 3 anni nella promozione a Sostituto Commissario (1° gennaio 2023 con lo “scorrimento” anziché 1° gennaio 2026 con lo “scrutinio”), mentre per quanto riguarda l’attribuzione della denominazione di Coordinatore guadagnano 1 anno (1° gennaio 2029 con lo “scorrimento” anziché 1° gennaio 2030 con lo “scrutinio”).

 

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