Modello ML/C in caso di infortunio “in itinere”

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Con nota indirizzata al Capo della Polizia, pubblicata sul n. 12/2025 del 22 marzo 2025 di questo notiziario, la Segreteria Nazionale aveva rappresentato alcune problematiche relative all’applicazione delle procedure per la trattazione del modello ML/C da parte dei direttori degli Uffici Sanitari Provinciali.

Al riguardo dell’argomento, l’Ufficio per le Relazioni sindacali del Dipartimento della P.S. ha fornito alcune precisazioni con la nota N. 555/V-RS/Area 3^/01/33 prot. 0011733 del 21 maggio 2025 il cui contenuto di seguito si riporta:

“Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Centrale di Sanità ha fornito i seguenti elementi informativi ripercorrendo le coordinate normative nonché le procedure operative relative all’oggetto.

Preliminarmente è stata richiamata l’attenzione sul concetto di infortunio sul lavoro, definito come un evento lesivo avvenuto in occasione di lavoro e originato da causa violenta.

Per quanto attiene al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per un infortunio, è condizione necessaria la sussistenza di un nesso causale tra l’attività lavorativa svolta e la lesione occorsa.

L’infortunio in itinere costituisce una particolare fattispecie di infortunio sul lavoro che si verifica nella pubblica via durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione alla sede di servizio, ovvero durante il tragitto che collega due luoghi di lavoro, oppure ancora nel percorso di andata e ritorno verso il luogo di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio interno di mensa.

In ogni caso, è stato rappresentato che l’elemento discretivo per il riconoscimento di tale tipologia di infortunio è identificato “nella finalità di recarsi al lavoro o di ritornarne”.

Nell’ambito della Polizia di Stato, il giudizio sul nesso di causa viene espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, istituito in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel caso in cui il dipendente richieda il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con procedura prevista dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

Nei casi in cui venga compilato il cosiddetto “Modello ML/C”, disciplinato dall’art. 1880 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’Ordinamento Militare (COM) – e successive modifiche, è prerogativa dei direttori degli Uffici Sanitari Provinciali con la qualifica di Primo Dirigente Medico (o di un funzionario medico incaricato) ai sensi dell’art. 44, comma I, lettera “f-bis”, del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, esprimersi, ognuno per l’ambito di competenza territoriale, sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni riportate dai dipendenti. Il Modello ML/C rappresenta una procedura più celere e semplificata rispetto alla “via ordinaria” ed ha lo scopo di garantire all’interessato l’immediato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Al riguardo, è stato rappresentato che con circolare n. 850/A.A8-2697 del 9 aprile 2020, sono state diramate puntuali indicazioni sulle procedure operative di trattazione dei “Modelli C”, in particolare per quanto riguarda i casi con o senza ricovero ospedaliero iniziale (ossia entro i 10 giorni dalla data dell’evento), individuando, altresì, gli ambiti territoriali di riferimento.

La predetta circolare, infine, specifica che il cosiddetto infortunio in itinere, «non può essere trattato con la procedura del modello ML/C, poiché per il direttore dell’Ufficio/Istituto/ Reparto/Centro, non avendo comandato di servizio il dipendente, viene meno la possibilità di precisare e descrivere uno degli elementi essenziali, consistente nella “qualità del servizio prestato dall’infortunato al momento dell’incidente”».

In tale evenienza, quindi, potrà essere seguita soltanto la procedura ordinaria prevista agli articoli 2 e 3 del d.P.R. n. 461/2001. Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti su situazioni specifiche relativamente alle quali le descritte indicazioni operative non hanno asseritamente trovato compiuta applicazione.”

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