Modello ML/C – Richiesta di intervento armonizzatore

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Difformità gestionali in materia di attuazione delle procedure di trattazione delle cause di servizio derivanti da eventi traumatici – c.d. Modello ML/C – Richiesta di intervento armonizzatore

Riportiamo il testo della lettera inviata il 16 dicembre 2025 al Capo della Polizia:

“Pregiatissimo Signor Capo della Polizia,

con circolare della Direzione Centrale di Sanità prot. 850/A.A8-2697 del 9 aprile 2020, in esecuzione delle novità normative portate dal D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, sono state date disposizioni, a nostro sommesso avviso molto chiare, relativamente alle nuove procedure di trattazione per il riconoscimento semplificato della dipendenza da causa di servizio.

Con il mentovato atto di indirizzo si è previsto che debba essere attivata la specifica procedura meglio nota come Modello ML/C, che ha lo scopo di garantire all’interessato l’immediato riconoscimento della causa di servizio, ogni qualvolta si abbia l’evidenza l’attività di servizio è stata un antecedente causale di una lesione traumatica subita dal dipendente.

Non pare sia necessario ricordare quale sia l’arretrato accumulato nello smaltimento dei fascicoli delle cause di servizio ordinarie e le correlate disutilità patrimoniali inflitte a migliaia di operatori, costretti a sopportare tempi di attesa pluriennali prima di potersi vedere riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.

Non v’è quindi dubbio che l’adozione dell’iter semplificato in narrativa consente, nei casi in cui il nesso tra evento traumatico ed attività di servizio è incontroverso, una virtuosa accelerazione delle altrimenti defatiganti procedure ordinarie, con la possibilità dell’interessato di accedere immediatamente ai benefici derivanti dalla definizione della pratica.

Spiace dover prendere atto che permane una incomprensibile resistenza opposta da non pochi responsabili di uffici territoriali, che non si allineano alle cogenti indicazioni della Direzione Centrale di Sanità. Un atteggiamento ostruzionistico assunto talvolta dai Dirigenti delle articolazioni amministrative ma, purtroppo non di rado, anche da appartenenti ai ruoli dei Medici della Polizia di Stato.

Pur se l’apprezzabile impegno delle competenti istanze del Dipartimento della P.S., dando seguito ai nostri stimoli, ha svolto una persuasiva opera di convincimento, inducendo a ragionevolezza quanti si erano arroccati dietro aprioristici pretesti, continuiamo a ricevere lamentele da parte di operatori alle prese con interlocutori che non sembrano intenzionati a recepire le superiori direttive di cui siamo a discutere. Una riluttanza che talvolta non è stato possibile superare nemmeno dopo che della questione si erano fatti carico organismi gerarchicamente sovraordinati.

Emblematica al riguardo la vicenda occorsa ad un collega di un ufficio della Polizia Stradale del Lazio, infortunatosi mentre saliva a bordo dell’auto di servizio nel corso di una giornata di addestramento professionale. Circostanze dunque che non consentivano di revocare in dubbio la sussistenza dei presupposti – nesso di causa tra attività di servizio e lesione traumatica – richiesti per l’avvio del procedimento semplificato.

Di diverso avviso è stato però il Medico della Polizia di Stato dell’Ufficio Sanitario della Questura di Roma, secondo cui, come si legge nel relativo provvedimento del 28 novembre del 2024, “l’infortunio, sebbene accaduto in orario di servizio, è da considerarsi in itinere e, pertanto, non può essere trattato con la procedura del Modello C”, ed ha pertanto invitato il dipendente a ”provvedere, a domanda, secondo la modalità ordinaria prevista dagli art. 2 e 3 del DPR 461/2001”.

In merito alla grossolana ed imbarazzante pretesa di forzare l’inserimento di un evento traumatico occorso a bordo di un veicolo di servizio, ed in orario lavorativo, nel perimetro dell’istituto dell’infortunio in itinere già avevamo avuto modo di esprimere le nostre motivate perplessità con nota del 10 marzo 2025, nella quale chiedevamo venisse convocato un incontro per discutere, più in generale, delle non condivisibili opzioni interpretative adottate in subiecta materia.

Istanza che l’Ufficio Relazioni sindacali ha riscontrato limitandosi a fornire chiarimenti su come deve essere inteso e circoscritto l’infortunio in itinere, lasciando però inevasa la reclamata convocazione di un tavolo di confronto sul tema del Modello C, già oggetto di plurime criticità che avevamo informalmente rappresentato.

Non sappiamo se sia poi stata svolta opera di sensibilizzazione. Sta di fatto che, pur se non esattamente con tempestività, l’istanza di riesame promossa dal collega cui era stata implausibilmente negata l’attivazione della procedura, è stata presa in considerazione. Ma l’esito è stato il medesimo.

Con una motivazione laconica e sconcertante che lascia trasparire la pregiudiziale ostilità il Medico ha spiegato – si fa per dire – che “si ravvisa, sebbene l’infortunio sia accaduto durante il regolare orario di servizio, la carenza dei requisiti medico legali necessari al riconoscimento della causa di servizio tramite Modello C”.

Orbene, per quanto la nostra preparazione su temi medico legali quali quelli su cui siamo ad impegnarci non ci consenta di misurarci alla pari con chi si presume li dovrebbe padroneggiare con disinvoltura, siamo orientati a dubitare che le conclusioni surriferite, oltre ad apparire come gravamente viziate di illegittimità, non superino nemmeno il vaglio del buon senso. Una volta ammesso, per quanto obtorto collo, che l’infortunio è accaduto in servizio, e non essendo stata disconosciuta la certificazione medica attestante le lesioni subite, non si vede cosa ancora occorra per soddisfare i prescritti requisiti. E siccome il Medico non ha ritenuto di rendere meno opaca la trama della sua tesi, crediamo di poter vantare il diritto, e con noi anche il collega interessato, di conoscere quali sono stati i criteri utilizzati per non dar corso alla trattazione secondo i paradigmi del Modello C.

In ogni caso, posto che come detto le controversie sull’attivazione della procedura semplificata oggetto delle nostre doglianze sono ricorrenti, si rende indifferibile l’emanazione di un atto di indirizzo che richiami a maggior scrupolo nel rispetto delle disposizioni emanate in materia sia i responsabili degli Uffici Sanitari territoriali che i Dirigenti degli Uffici. Accompagnato, per quanto è possibile, da argomentazioni tali da dissuadere chi ancora non intendesse armonizzare la propria attività al rispetto delle linee guida impartite.

Con sensi di elevata e rinnovata stima.”

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