Nella G.U. n. 13 del 9 giugno 2023 è stato pubblicato il dPR 21 aprile 2023, n. 66, avente ad oggetto “modificazioni al regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782”.
Tali modifiche consistono da un lato, nell’introduzione di una disciplina organica delle procedure da adottare nei confronti del personale della Polizia di Stato che si trovi ad affrontare temporanee situazioni di “disagio “psico-sociale” e, dall’altro, in una novazione della disciplina dei procedimenti per il riconoscimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali e delle ricompense per lodevole comportamento.
Per quanto concerne il primo aspetto è stata prevista una regolamentazione (articolo 48 bis) in relazione a quelle situazioni “nelle quali il personale si trova ad affrontare situazioni di disagio che, pur non presentando caratteristiche tali da essere ricondotte a un’infermità neuro-psichica, non consentono lo svolgimento di compiti implicanti il porto dell’armamento individuale”.
Sul secondo versante, ossia quello dedicato alle modifiche della disciplina dei Consigli per le ricompense, il provvedimento interviene sostituendo gli articoli 74 e 75 del Regolamento di servizio.
In merito all’articolo 74, concernente il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, resta invariato il contenuto del comma 1, che disciplina l’istituzione del Consiglio, precisando che esso esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera sul conferimento dell’encomio solenne.
Viene riconfigurata la composizione del Consiglio, al fine di consentire la partecipazione di tutte le organizzazioni sindacali la cui rappresentatività sia stata accertata sulla base della rilevazione nazionale annuale.
Sono introdotte nuove regole per il funzionamento del Consiglio e si prevede che lo stesso deliberi a maggioranza dei voti espressi dalla parte sindacale e dalla parte pubblica, secondo modalità che assegnano alla parte pubblica e alla parte sindacale spetta, rispettivamente, il cinquanta per cento dei voti.
Nell’ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto calcolato proporzionalmente in ragione del grado di rappresentatività dell’associazione sindacale di appartenenza, rilevato annualmente su scala nazionale.
Nell’ambito della parte pubblica, il cinquanta per cento è ripartito equamente tra i relativi rappresentanti. Al fine di assicurare che il procedimento si concluda con una deliberazione è previsto che, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Prevista una speciale disciplina per i soli procedimenti per il conferimento della promozione per merito straordinario nei quali il parere del Consiglio si considera negativo nel caso in cui gli aventi diritto al voto, che rappresentino l’unanimità della parte sindacale convocata, oppure della parte pubblica convocata, abbiano espresso voto contrario.
Viene rivisitata altresì la disciplina concernente il Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento, che delibera sulla concessione dell’encomio e della lode.
Detto Consiglio si compone, per la parte pubblica, da rappresentanti dell’Amministrazione della pubblica sicurezza in numero non inferiore a tre, compreso il presidente, di cui uno scelto tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza o tra i dirigenti superiori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre i restanti tra i dirigenti di uffici con funzioni finali, con qualifica non inferiore a primo dirigente della Polizia di Stato, nonché, per la parte sindacale, dai rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base della rilevazione nazionale annuale, designati di volta in volta dalle medesime.
Il quorum necessario per la regolare costituzione del Consiglio richiede la presenza, per ciascuna delle due rappresentanze, di un numero di componenti superiore alla metà dei membri espressi da ciascuna delle predette rappresentanze. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi dalla parte sindacale e dalla parte pubblica.
Alla parte pubblica e alla parte sindacale spetta, rispettivamente, il cinquanta per cento dei voti. Nell’ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto calcolato proporzionalmente, in ragione del grado di rappresentatività dell’associazione sindacale di appartenenza, rilevato annualmente su scala nazionale. Nell’ambito della parte pubblica, li cinquanta per cento è ripartito equamente tra i relativi rappresentanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
La nuova disciplina si applica ai procedimenti relativi al conferimento di ricompense avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Al riguardo risultano essere stati diramati chiarimenti applicativi con la circolare n. 850/A prot. 0011347 del 19 giugno 2023 e la circolare n. 557/LEG/208.018.1/S.84 prot 0006902 del 21 aprile 2023.